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Il riposo del collaboratore familiare

 Al pari di qualsiasi lavoratore anche il collaboratore familiare ha diritto al riposo settimanale e annuale, così come stabilito dalla contrattazione collettiva e le norme in materia.

In sostanza, il lavoratore domestico ha diritto a 36 ore di riposo settimanale con la particolarità che 24 di queste ore devono, normalmente, coincidere con la domenica. È possibile derogare da questa particolarità se il lavoratore professi una fede differente da quella cattolica, in questo caso occorre considerare il riposo in modo diverso.

Il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile con particolari deroghe che devono però essere rispettate. Infatti, se per una particolare esigenza di servizio, il prestatore fosse chiamato a svolgere la sua prestazione anche durante il periodo festivo, il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere al proprio collaboratore un riposo compensativo, in un giorno immeditamente successivo, composto da tante quante quelle utilizzate nel giorno festivo.

Non solo, le ore svolgte in un periodo di riposo deve essere corrisposte con una maggioraazione pari al 60%.

Le rimanti dodici ore di riposo settimanali devono essere concordate tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro: in questo caso non ci sono èarticolari vincoli, è possibile, infatti, usufruire questo periodo anche in un giorno qualunque della settimana. I lavoratori conviventi sono sottoposti ad un altro vincolo. I conviventi, vista la particolarità del proprio lavoro, usufruiscono di un riposo giornaliero pari a 11 ore consecutivi nella stessa giornata, oltre ad un riposo di tipo intermedio non inferiore alle due ore.

I lavoratori domestici hanno, poi, diritto ad una serie di permessi, debitamente documentati, per svolgere visite mediche nel limite delle sedici ore annue, mentre quelli non conviventi hanno un limite di dodici ore.

L’Istituto del riposo prevede altri particolari casi: lutto e nascita di un figlio. Nel primo caso si ha la possibilità di usufruire di tre giorni di permesso in occasione di un lutto o in presenza di un fatto grave ad un falmiliare convivente o parente entro il secondo grado.
Viceversa, in caso di nascita di un figlio, il lavoratore ha diritto a ottenere due giorni di permesso retribuito.

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