Agenzie per il lavoro, iscrizioni sospese

Sono state sospese in modo temporaneo le iscrizioni all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, ossia i soggetti autorizzati all’intermediazione dall’art. 6 del Decreto Legislativo 276/03. In effetti, sono in arrivo le nuove procedure per l’iscrizione all’Albo attraverso un apposito decreto ministeriale, da emanare per effetto della Legge n. 111 del 15 luglio 2011, che disciplinerà le modalità per l’esercizio dell’attività di intermediazione e per l’iscrizione all’Albo.

Lo ha comunicato il ministero del Lavoro specificando che a seguito della Manovra è in fase di definizione un nuovo decreto ministeriale che deve dettare le nuove linee guida rispetto alle modalità per l’esercizio dell’attività di intermediazione e per l’iscrizione all’Albo.

Il Garante della Privacy ferma il fax selvaggio

Il garante della Privacy ha deciso di vietare a diverse società l’uso dei dati di migliaia di cittadini e imprese in base al provvedimento n. 137 del 7 aprile 2011. Il fenomeno è abbastanza preoccupante perché, oltre a vedere coinvolti imprese e cittadini, utilizza i dati sensibili messi a disposizioni dagli interessati e custoditi da una società del settore.

Secondo le informazioni diffuse dal Garante si registrano oltre quindici i provvedimenti più rilevanti, emanati nel corso degli ultimi mesi, con i quali l’Autorità ha vietato a privati e società l’uso di migliaia di recapiti per l’invio di fax, o utilizzando qualsiasi altro mezzo pubblicitario,  ed ha ribadito il principio secondo il quale chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati (fax, e-mail, sms, mms) è sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico ed informato del destinatario. In alcuni casi i provvedimenti inibitori adottati dall’Autorità hanno colpito intere banche dati utilizzate per effettuare campagne promozionali per conto proprio o di terzi.

Il Garante Privacy presenta la relazione 2010

La privacy è un argomento abbastanza delicato perché si preoccupa di regolare i diversi rapporti interpersonali coinvolgendo anche la sfera lavorativa di ogni singolo soggetto.

La relazione annuale sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy ci permette di fare il punto sul lavoro svolto dall’Autorità composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato.

Addetti al call center: trattamento dei dati personali

 Il garante per la privacy con provvedimento del 9 febbraio 2011 si è pronunciato in materia di garanzie per il trattamento dei dati personali degli utenti e dei lavoratori dei call center.
In certi casi, non è possibile fare affidamento sul consenso espresso degli interessati quale presupposto di liceità del trattamento, poichè un eventuale

Contenzioso penale sul lavoro e ruolo della privacy

 Con il provvedimento del 23 dicembre 2010 il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che l’azienda non può accedere ai file personali del dipendente, ma però può conservarli per far valere i suoi diritti: il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell’ambito di eventuali procedimenti penali.

La decisione nasce dal ricorso presentato al Garante il 30 luglio 2010 da un ex dipendente di una società che ha ribadito la richiesta, già avanzata ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 30 giugno 2003 n. 196), volta a ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano conservati in alcune cartelle contenute nell’hard disk del notebook datogli in uso dalla società e restituito alla stessa a seguito del proprio licenziamento, opponendosi al loro ulteriore trattamento.

Rilevare le impronte digitali? Possibile solo in casi particolari

Il Garante per la Privacy ha reso noto con Newsletter Garante Privacy  del 4 febbraio 2011 n. 345, che la rilevazione delle presenze dei dipendenti in una azienda, attraverso la  lettura delle impronte digitali (c.d sistemi biometrici), è consentita solo per presidiare gli accessi ad aree meritevoli di protezione proprio per la natura dell’attività esercitata.

Le aziende devono, però, dimostrare che la raccolta delle impronte digitali sia necessaria e proporzionata all’esigenza aziendale.

Occorre dimostrare, quindi, che non esistono sistemi alternativi, meno invasivi, per raggiungere la finalità di controllo dei dipendenti.

Con questa motivazione, il Garante per la Privacy ha respinto le richieste di verifica preliminare con le quali due società – una impresa di autotrasporti e la sua capogruppo – chiedevano di poter usare un meccanismo di autenticazione biometrico.