Definite le modalità di interconnessione a ClicLavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2011, il Decreto 20 settembre 2011 sulle modalità di interconnessione a ClicLavoro di Università e altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di intermediazione.  Ricordaimo che Clic Lavoro è il portale  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali che costituisce la  borsa  continua  nazionale  del lavoro di cui all’art. 15 del decreto legislativo 10 settembre  2003, n. 276.

Per consentire l’iscrizione dei soggetti di cui all’articolo 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.  276,  alla Sezione III dell’Albo è aggiunta la Sub-Sezione  III.1 – Regimi particolari di intermediazione.

Agenzie per il lavoro, iscrizioni sospese

Sono state sospese in modo temporaneo le iscrizioni all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, ossia i soggetti autorizzati all’intermediazione dall’art. 6 del Decreto Legislativo 276/03. In effetti, sono in arrivo le nuove procedure per l’iscrizione all’Albo attraverso un apposito decreto ministeriale, da emanare per effetto della Legge n. 111 del 15 luglio 2011, che disciplinerà le modalità per l’esercizio dell’attività di intermediazione e per l’iscrizione all’Albo.

Lo ha comunicato il ministero del Lavoro specificando che a seguito della Manovra è in fase di definizione un nuovo decreto ministeriale che deve dettare le nuove linee guida rispetto alle modalità per l’esercizio dell’attività di intermediazione e per l’iscrizione all’Albo.

Proposta di legge per regolare la flessibilità

È stato presentato un progetto di legge alla Camera da Benedetto della Vedova e Enzo Raisi insieme ad altri parlamentari con l’obiettivo di tentare di arginare ad una flessibilità eccessiva senza regole e prospettive reali per i giovani.

L’idea dei presentatori è di offrire ai giovani, anche di prima occupazione, un sistema di ammortizzatori sociali di tipo innovativo.

Secondo la proposta il governo dovrà esercitare la delega conferita dalla legge al fine di regolare i rapporti di lavoro dipendente introducendo un meccanismo di regolazione dei flussi e dei diritti. In effetti, secondo il contenuto della proposta i rapporti di lavoro di tipo dipendente saranno sostituti da un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale, sostitutivo di tutte le formule contrattuali di tipo flessibile.

Commissioni di conciliazione presso consulenti del lavoro

 Il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro ha reso noto con circolare n. 1056 del 14 aprile 2011 che è stato definito il nuovo regolamento  delle commissioni di certificazione costituite presso i Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.

Tale nuovo  regolamento si è reso necessario per le  novità che hanno esteso le competenze delle commissioni di certificazione di cui al D.lgs. n. 276 del 2003.

Milleproroghe, modifiche sull’esonero e sul lavoro accessorio

Il decreto Milleproroghe ha apportato diverse modifiche in materia di lavoro e in particolare ha ribadito alcune considerazioni a proposito dell’esonero dal servizio per i dipendenti pubblici e sul lavoro accessorio per i titolari di sostegno del reddito.

In effetti, l’articolo 2, in particolare al comma 54 della legge n. 10/2011, del decreto Milleproroghe è intervenuto sull’articolo 72, comma 1, della legge n. 133/2008 prevedendo anche per gli anni 2012, 2013 e 2014 la possibilità per i dipendenti pubblici di essere esonerati dal servizio nel quinquennio precedente il raggiungimento dell’anzianità massima contributiva, con domanda di esonero da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno.

Dalle disposizioni rimane escluso il personale scolastico.

Il Legislatore ha, poi, introdotto un comma, 1-bis, nel quale si stabilisce che i posti resisi vacanti ai sensi del comma 1, non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero.

Il lavoro accessorio e occasionale e i criteri identificativi

 La Riforma Biagi ha ridefinito sostanzialmente la struttura del lavoro autonomo in Italia cercando, al contempo, di far emergere situazioni di illegalità e precarietà. Rispetto al lavoratore dipendente le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio sono quelle che non rientrano tra le prestazioni tipiche del lavoro subordinato o autonomo in senso lato.

La Legislazione è intervenuta cercando di delimitare gli ambiti applicativi, decreto n. 276/2003, dove, in particolare all’articolo 70, cerca di fornire tutti gli elementi iggettivi.

In effetti, secondo le disposizioni, rientrano tra le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio quelle attività previste, in modo tassativo, nell’elenco messo in evidenza all’articolo 70 o che possono vantare determinati requisiti oggettivi o soggettivi.

Ministero del lavoro, protocollo d’intesa per le attività di conciliazione

 Il Ministero del lavoro ha stipulato un protocollo d’intesa per le attività di conciliazione con i consulenti del lavoro dando via alle disposizioni contenute nel Collegato del lavoro, legge 183/2010.

Il documento contiene principi per redigere il regolamento necessario al lavoro delle Commissioni che sono istituite presso i Consigli provinciali. L’intesa ribadisce anche il ruolo di vigilanza e coordinamento per gli aspetti organizzativi del CNO verso le commissioni dei CP oltre a istituire il tavolo congiunto semestrale per il monitoraggio e il coordinamento.

Ricordiamo che l’articolo 76 del decreto legislativo n. 276/2003 indica, tra gli organi abilitati alla costituzione della commissione di certificazione, i Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro, di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12. In effetti, si stabilisce che le commissioni di certificazione operano nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.

Ministero del lavoro, la genuinità negli appalti

Il Ministero del lavoro è intervenuto nella delicata normativa che regola l’appalto e il subappalto, in modo particolare chiarendo alcune disposizioni.

Il Ministero,  tenendo conto del ricorso sempre più frequente di questo strumento di lavoro attraverso processi di esternalizzazione e della complessità intrinseca della legislazione e delle fonti di riferimento in materia, ha deciso, con la circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011, di effettuare una ricognizione delle principali problematiche che gli operatori incontrano nel ricorrere all’appalto e ha voluto fornire indicazioni e chiarimenti in merito alla sua corretta gestione.

Il ministero interviene chiarendo i criteri che occorre tenere presente per qualificare come genuino un appalto oltre agli obblighi di carattere retributivo connessi all’utilizzazione dell’istituto e fino ad arrivare al valore degli appalti e i criteri di scelta dei contraenti.

Lavoro, chiarimenti per l’incontro tra domanda e offerta

In arrivo dal Ministero del Lavoro, attraverso la circolare n. 3 del 13 gennaio 2011, alcuni chiarimenti operativi in merito al regime di autorizzazione all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La circolare intende far luce su alcune norme aspetti presenti nella legge 4 novembre 2010 n. 183, ovvero il Collegato lavoro, all’articolo 48.

L’articolo 48 del Collegato lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262, modifica gli articoli 4, 5, 6 e 15  del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 in materia di regime autorizzatorio degli operatori del mercato del lavoro.

Il Ministero ricorda che le disposizioni contenute nell’articolo 48, in particolare al comma 2, della legge n.183 non ha modificato l’impianto normativo in materia di obblighi per le Agenzie del lavoro.

Dal Ministero chiarimenti sul lavoro accessorio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che anche il settore terziario, distribuzione e servizi può ricorrere al lavoro accessorio.

Il Ministero si è espresso in questo modo in seguito a diverse richieste di chiarimento da parte di Confcommercio che intendeva avere un parere in merito alla possibilità di utilizzare, da parte delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, il contratto di lavoro di tipo accessorio di cui gli articoli 70 e seguenti del decreto 276/2003.

In modo particolare, la richiesta di Confcommercio mirava ad ottenere la conferma da parte del Ministero alla possibilità di ricorrere a tale strumento, indipendentemente dalla tipologia di attività che il lavoratore andrebbe a svolgere, qualora quest’ultimo sia in possesso dei requisiti di legge e nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro sia titolare di contratto di lavoro a tempo parziale presso altri datori diversi da quello con il quale ha in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Collegato lavoro, l’arbitrato

L’articolo 31 della legge 183/2010, meglio conosciuta come Collegato Lavoro, detta disposizioni inerenti la nuova procedura di conciliazione e arbitrato.

La norma fissa, con riferimento all’attività delle commissioni di certificazione, l’accertamento dell’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria ed ha ad oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro.

Non solo, a questo fine il legislatore ha modificato alcune disposizioni contenute nell’articolo 411 del codice di procedura civile relativo al processo verbale di conciliazione, tra le disposizioni applicabili alle controversie individuali di lavoro nella pubblica amministrazione.

Scuola materna privata e il lavoro accessorio

Il Ministero del Lavoro, per iniziativa della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, è intervenuta sull’eventuale applicabilità del lavoro accessorio nell’ambito delle scuole materne e private.

In sostanza, la Direzione ha risposto ad un quesito della Federazione Italiana delle Scuole Materne in merito alla possibilità di utilizzazione del lavoro occasionale accessorio all’interno di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante.

Secondo il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva la risposta è senza dubbio positiva poichè la legislazione attuale consente di ricorrere a questo particolare tipologia di contratto di lavoro.

In effetti, l’attuale dettato legislativo, articolo 70 del decreto n. 276/2003 modificato dalla Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009), prevede l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro occasionale accessorio nell’ambito di qualsiasi settore produttivo e, di conseguenza, anche all’interno di scuole materne parificate.

Apprendistato, intesa fra Ministero del lavoro e regione Lombardia

Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione e la Regione Lombardia hanno sottoscritto un’intesa che permetterà agli studenti lombardi di 16 anni di ottenere un titolo di studio attraverso un contratto di apprendistato di primo livello, per adempiere al diritto dovere di istruzione e formazione.

Questo è il primo accordo siglato in Italia tra il presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni insieme all’assessore regionale competente per materia Gianni Rossoni e i ministri dell’istruzione Mariastella Gelmini e del lavoro Maurizio Sacconi.

L’accordo rende operativo l’articolo 48 del decreto legislativo 276/03 (apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione).

Inserimento lavoratori svantaggiati, le cooperative sociali

L’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti disabili è sempre un argomento difficile da trattare, anche per la resistenza dei datori di lavoro che devono prevederne l’assunzione.

Le iniziative in questo senso sono moltiplice promosse da soggetti differenti.

Il legislatore, attraverso il decreto n. 276/2003, ha previsto una forma di sostegno prevedendo esplicitamente iniziative in questo senso.

Infatti, è previsto un beneficio normativo sul computo nell’aliquota complessiva dei disabili assunti dalle cooperative sociali.