La tecnologia anche nei rapporti di lavoro tra impresa e collaboratori; infatti, dopo molte discussioni e tentennamenti debutta un nuovo strumento che permetterà di agevolare i nuovi meccanismi retributivi.
In seguito al parere positivo del Ministero del Lavoro e del Welfare, prende ufficialmente l’avvio questo nuovo strumento che permetterà di consegnare il cedolino paga in forma elettronica utilizzando la solita mail, magari certificata, o assicurando l’accesso verso postazioni multimediali per visionare e stampare il documento elettronico.
In realtà, alcune amministrazioni pubbliche hanno già intrapreso questa strada da diverso tempo sostituendo il materiale cartaceo con un documento elettronico visionabile e stampabile da qualsiasi postazioni fissa o mobile fornendo prima le proprie credenziali utilizzando il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale.
La Corte di Cassazione, sentenza n. 9965 dello scorso 18 giugno 2012, è intervenuta in merito ad licenziamento di un lavoratore, rappresentante sindacale. Infatti, il lavoratore, a seguito dell’impugnazione del licenziamento riconosciuto illegittimo, non è stato riammesso nel posto di lavoro dal datore di lavoro, pur venendo regolarmente retribuito ed ammesso in azienda per svolgere l’attività di rappresentante sindacale.
Nella circolare n. 87 del 25 giugno 2012 l’Inps illustra le nuove modalità di calcolo, per l’anno 2012, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
Il Ministero della Giustizia, l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ed il DAP (Dipartimento Amministrazione penitenziaria) hanno siglato, in data 20 giugno 2012, un accordo per dare avvio ad un programma sperimentale di attività, promosse dai Comuni, per coinvolgere i detenuti, con i requisiti di legge, nel lavoro esterno al carcere.
Ricordiamo che la norme approvate in senato introducono una disciplina processuale speciale per le controversie in materia di licenziamenti, nelle ipotesi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970, ossia Statuto dei lavoratori.
L’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (pubblicata in G.U. 16 luglio 2011, n. 167) prevede che i destinatari della normativa richiamata sono il coniuge, il coniuge separato legalmente o divorziato, titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della legge 898/1979, superstiti, di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011.
La Corte di Cassazione è intervenuta a ribadire la sua posizione in merito all’installazione degli impianti di videosorveglianza; infatti, in base alla sentenza n. 22611 dell’11 giugno 2012, il datore di lavoro che videosorveglia i propri dipendenti, in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali, non commette reato se fa sottoscrivere a tutti i lavoratori un apposito documento autorizzativo, espressione del loro assenso.
Ricordiamo che dal 1° aprile 2012 la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi, di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi avviene esclusivamente in via telematica.
I tempi sono cambianti e non è più il momento di rilanciare lo slogan “Il sabato il mio papà appartiene a me!” della Federazione unitaria del sindacato in Germania, Dgb, che lanciò una campagna il primo maggio del 1956, per l’introduzione della settimana di cinque giorni.
Il nostro Istituto previdenziale, con la circolare n. 82 del 14 giugno 2012, fornisce le indicazioni relative alla compilazione di elenchi trimestrali di variazione riportanti i riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco annuale.
La Corte di Cassazione, sentenza n. 9661 del 13 giugno 2012, si è pronunciata nel caso di infortunio di un lavoratore esperto; in effetti, in questo caso il datore di lavoro è assolto dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nel momento in cui si dimostra che il lavoratore è un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersi necessaria una sua sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti.
La Corte di Cassazione è di nuovo intervenuta al fine di chiarire ancora una volta che il tempo tuta deve essere retribuito quando il tempo impiegato dal lavoratore per indossare la divisa aziendale, luogo e tempo dell’operazione siano imposti dal datore di lavoro, rientra nell’orario di lavoro e, di conseguenza, deve essere retributivo (Sentenza della Corte di Cassazione del 07 giugno 2012, n. 9215).