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È legittimo l’installazione degli impianti di videosorveglianza solo con il consenso dei lavoratori

 La Corte di Cassazione è intervenuta a ribadire la sua posizione in merito all’installazione degli impianti di videosorveglianza; infatti, in base alla sentenza n. 22611 dell’11 giugno 2012, il datore di lavoro che videosorveglia i propri dipendenti, in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali, non commette reato se fa sottoscrivere a tutti i lavoratori un apposito documento autorizzativo, espressione del loro assenso.

Ricordiamo che un datore di lavoro, in un momento iniziale, è stato riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, per aver fatto installare un sistema di videosorveglianza per controllare i propri dipendenti, senza un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali.

Infatti, la disposizione di cui all’art. 4 intende tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi (RSU o commissione interna), a maggior ragione, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti.

Per la Suprema Corte, è stato acquisito l’assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da parte loro di un documento di autorizzazione, e anche se non vi è stato un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o la commissione interna di cui art. 4 legge 300/70, non si può ignorare il dato obiettivo del consenso dei lavoratori.

La procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste per l’installazione di impianti audiovisivi

In effetti, per la Corte di Cassazione il giudice di merito avrebbe dato un’interpretazione della norma eccessivamente formale limitandosi a constatare la mancanza del consenso delle rappresentanze sindacali e stabilendo che ciò desse luogo automaticamente all’infrazione contestata.

Il controllo dei lavoratori e la tutela prevista dallo statuto dei lavoratori

In realtà, il datore di lavoro aveva già acquisito il consenso di tutti i dipendenti; in questo modo, il giudice di merito non ha correttamente interpretato la norma sotto il profilo oggettivo.

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