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Nuova sentenza sul tempo tuta dalla Corte di Cassazione

 La Corte di Cassazione è di nuovo intervenuta al fine di chiarire ancora una volta che il tempo tuta deve essere retribuito quando il tempo impiegato dal lavoratore per indossare la divisa aziendale, luogo e tempo dell’operazione siano imposti dal datore di lavoro, rientra nell’orario di lavoro e, di conseguenza, deve essere retributivo (Sentenza della Corte di Cassazione del 07 giugno 2012, n. 9215).

In effetti, per i giudici della Suprema corte, e in conformità ai precedenti orientamenti giurisprudenziali, hanno precisato che rientra nell’orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la rivestizione della divisa aziendale, quando luogo e tempo dell’operazione siano imposti dal datore di lavoro” (cfr. Cass. n. 15492/2009, Cass. n. 14919/2009), laddove “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un’occupazione assidua e continuativa” (art. 3, R.D.L. n. 692/1923).

Cassazione, il tempo divisa si paga

L’ultima disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e che esso debba essere, pertanto, retribuito se la medesima operazione sia diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione ovvero se si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La retribuzione per il tempo tuta, sentenza del Tribunale di Milano

Nella fattispecie non è emerso alcun elemento da cui potere desumere che il lavoratore si presentasse prima al lavoro per procedere alla vestizione, che non vi era alcun controllo su tale attività e sui tempi della stessa e che l’azienda è intervenuta solo esigendo che il dipendente prima si vestisse e poi si recasse alla postazione. In via generale, le attività anteriori al raggiungimento del posto di lavoro si collocano al di fuori dell’orario di lavoro a meno che il datore non intervenga autoritativamente nel disciplinare le stesse ed il lavoratore si sottoponga al potere direttivo dell’imprenditore per cui inizia la prestazione e sia a disposizione dello stesso, assoggettato al potere direttivo e gerarchico del medesimo.

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