Inps e i nuovi importi 2010 per integrazione salariale, mobilità e disoccupazione

 L’Inps con la circolare n. 18 ha definito i nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione nonché l’importo dell’assegno per attività socialmente utili in vigore dal 1° gennaio 2010.

In questo modo è stato recepito quanto prevede l’articolo 1 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

Il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione mensile di riferimento oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto è stabilito, come consueto, in due misure.

Con una retribuzione inferiore o uguale a euro 1.931,86 l’importo lordo del trattamento di integrazione salariale è fissato a 892,96 euro lordi, mentre con una retribuzione superiore a 1.931,86 euro il corrispondente trattamento di integrazione è pari a 1.073 euro lordi.

Legge Finanziaria 2010, proroga degli ammortizzatori sociali

 La Finanziaria 2010, anche conosciuta come Legge 191/2009, ha prorogato alcune disposizione previste, in maniera temporanea, dalla legge 2/2009.

In questo modo il Legislatore ha inteso, vista la gravità della situazione economica e sociale, di prevedere anche per il corrente anno una serie di norme, ad esempio la proroga della cassa integrazione e della mobilità per le imprese commerciali, già previste nell’anno scorso.

A questo proposito il comma 136 proroga fino al 31 dicembre 2010 alcune norme previste dall’articolo 19 della già citata legge.

Legge Finanziaria 2010, nuove norme per lo staff leasing

 La Finanziaria 2010, Legge 191/2009, ha reintrodotto il cosiddetto “staff leasing” (comma 143), ovvero la somministrazione a tempo indeterminato, e ha modificato la somministrazione del lavoro a tempo determinato.

Resta fermo il principio che lo “staff leasing”, sia a tempo determinato sia indeterminato, non può essere applicato per la sostituzione di lavoratori assenti per sciopero o in caso di mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.

L’articolo 1, comma 46, della Legge 247/2007 che aveva eliminato lo “staff leasing” è ora abrogato e dal 1° gennaio 2010 è di nuovo applicabile ampliandone l’ambito applicativo.

Legge Finanziaria 2010, aiuti al settore edile (e non solo)

La legge Finanziaria 2010, o legge 191/2009, prevede anche delle misure di aiuto al settore edile.

Per prima cosa possiamo ricordare che in base al comma 145 è stato aumentato l’indennità di disoccupazione nel settore edile. Il comma stabilisce che il trattamento speciale di disoccupazione deve essere rivalutato ogni anno in misura pari al 100% dell’indice Istat.

La misura stabilisce che l’indennità si aggancia ad una previsione contenuta nell’art. 1 , comma 27, della legge 247/2007.

Inoltre, il comma 151 prevede incentivi per l’assunzione di alcune categorie di lavoratori, tra cui anche quelli appartenenti al settore edile.

Legge Finanziaria 2010, parte seconda

La legge Finanziaria è stata approvata, in via definitiva, il 22 dicembre 2009 ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010 con il voto finale del Senato.

Avevamo già posto in evidenza alcune novità in un precedente articolo.

La legge approvata al Senato ha sicuramente stabilito dei punti importanti anche se non mancheranno, nei prossimi mesi, chiarimenti da parte degli organi preposti.

La nuova norma che regola l’andamento della spesa pubblica in Italia ha stabilito nuove misure che interessano il mondo del lavoro. Ad esempio, sono stati introdotti novità per la gestione degli ammortizzatori sociali e previsti nuovi incentivi che hanno lo scopo di fornire risposte efficienti per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori; infine, sono stati inseriti misure di sostegno per i lavoratori a progetto.

Legittimità dei licenziamenti collettivi, tra leggi e interpretazioni

 La legge che disciplina i licenziamenti collettivi è stata più volte modificata e integrata da interpretazioni a volte contrastanti tra loro.

La legge n. 223/91 è stata infatti modificata, per esempio, con il D. Lgs dell’8 aprile 2004 n. 110 che ha esteso la disciplina anche ai datori di lavoro in precedenza esclusi, vale a dire alle organizzazioni dei datori di lavoro senza scopo di lucro quali i sindacati, le fondazioni o i partiti purché occupino più di 15 dipendenti e che intendono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni.

In questo modo il datore di lavoro è obbligato ad avviare la procedura in sede sindacale e successivamente, in sede amministrativa, ovvero avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di appartenenza.