Home » Legge Finanziaria 2010, aiuti al settore edile (e non solo)

Legge Finanziaria 2010, aiuti al settore edile (e non solo)

La legge Finanziaria 2010, o legge 191/2009, prevede anche delle misure di aiuto al settore edile.

Per prima cosa possiamo ricordare che in base al comma 145 è stato aumentato l’indennità di disoccupazione nel settore edile. Il comma stabilisce che il trattamento speciale di disoccupazione deve essere rivalutato ogni anno in misura pari al 100% dell’indice Istat.

La misura stabilisce che l’indennità si aggancia ad una previsione contenuta nell’art. 1 , comma 27, della legge 247/2007.

Inoltre, il comma 151 prevede incentivi per l’assunzione di alcune categorie di lavoratori, tra cui anche quelli appartenenti al settore edile.

La norma è valida solo per l’anno 2010 con un limite di 12 milioni di euro ed è rivolta ai datori di lavoro che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa  qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art.1 della legge n.223/91 (ossia un trattamento integrativo salariale straordinario).

In base al comma 151 ai datori di lavoro, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori destinatari dell’indennità ordinaria di disoccupazione o del trattamento speciale di disoccupazione edile prevista dall’art. 9 della legge n. 427/1975 è concesso un incentivo sugli oneri sociali.

L’incentivo è concesso dall’ Inps ed è pari all’indennità spettante al lavoratore nei limiti di spesa previsti. L’erogazione è concessa attraverso i conguagli contributivi e consiste nel numero delle mensilità di sostegno non ancora erogate detratta la contribuzione figurativa.

L’incentivo in parola viene erogato a domanda, nel rispetto delle risorse disponibili.

Il datore di lavoro deve però rispettare una condizione basilare: l’assunzione non deve riguardare licenziati dallo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti, nonché da  società o impresse unite al datore di lavoro che aveva provveduto ai recessi da rapporti di colleganza e controllo.

Si ricorda che la norma contenuta al comma 151 non è ancora operativo; infatti, si attende un decreto “concertato” tra il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia.

Lascia un commento