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Legge Finanziaria 2010, parte seconda

La legge Finanziaria è stata approvata, in via definitiva, il 22 dicembre 2009 ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010 con il voto finale del Senato.

Avevamo già posto in evidenza alcune novità in un precedente articolo.

La legge approvata al Senato ha sicuramente stabilito dei punti importanti anche se non mancheranno, nei prossimi mesi, chiarimenti da parte degli organi preposti.

La nuova norma che regola l’andamento della spesa pubblica in Italia ha stabilito nuove misure che interessano il mondo del lavoro. Ad esempio, sono stati introdotti novità per la gestione degli ammortizzatori sociali e previsti nuovi incentivi che hanno lo scopo di fornire risposte efficienti per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori; infine, sono stati inseriti misure di sostegno per i lavoratori a progetto.

La legge Finanziaria prevede incentivi per l’assunzione di lavoratori che superano la soglia dei cinquanta anni. Infatti, in base ai commi 134 e 135 chi risulta disoccupato con un’età non inferiore a cinquanta anni può, per il solo 2010, godere di un abbattimento dei contributi a proprio carico a carico del datore di lavoro.

In sostanza, il datore di lavoro, se decidesse di assumere un lavoratore in mobilità, o che usufruisca dell’indennità di disoccupazione, con 35 anni di anzianità contributiva e un’età anagrafica non inferiore a cinquanta anni, deve versare il 10% del contributo a proprio carico fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento.

Questo beneficio è quello previsto dagli articoli 8 e 25 della legge n. 223/1991.

La legge Finanziaria estende la durata dell’incentivo in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione per soggetti che rientrano nei requisiti sopra descritti.

La legge Finanziaria ha anche aumentata l’indennità in favore dei collaboratori coordinati e continuativi (collaboratori a progetto), introdotta dall’art.2 della legge 2/2009. Infatti, secondo il comma 130 della legge Finanziaria, gli iscritti alla gestione separata dell’ Inps (ad eccezione dei soggetti che rientrano nella fattispecie dell’art. 1, comma 212, della legge 662/1996) possono usufruire l’indennità relativa in un’unica soluzione pari al 30%, nel limite massimo di 4000 euro, del reddito percepito nell’anno precedente.

Per richiedere l’indennità è necessario disporre dei seguenti requisiti:

  • attività svolta in regime di mono committenza;
  • reddito lordo percepito nell’anno precedente tra 5000 e 20000 euro;
  • accredito presso la gestione separata dell’ INPS, relativo all’anno di
    riferimento, di almeno una mensilità;
  • assenza di un contratto di lavoro da almeno due mesi;
  • accredito di almeno tre mesi di contribuzione alla  gestione separata riferito all’anno precedente.

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