Riforma del lavoro 2012, novità sulle dimissioni del lavoratore

 Dal prossimo 18 luglio entra in vigore la norma sulle dimissioni presentate dal lavoratore dipendente e, in base alle norme introdotte, si prevede di sospendere la loro efficacia sino alla loro convalida. In questo modo sarà introdotto un periodo transitorio dove sarà possibile il ripensamento del lavoratore, questo periodo sarà compreso tra la cessazione formale del rapporto e la convalida.

Lettera di dimissioni esempio

 Come abbiamo avuto modo di affrontare nel corso degli ultimi giorni, le dimissioni sono un diritto del lavoratore che desideri porre fine al proprio rapporto di lavoro con l’azienda datore di lavoro, per cambiare professione, società o, più semplicemente, scegliere di entrare in uno stato di non-occupazione. Ad ogni modo, oltre che un diritto e una facoltà del lavoratore, le dimissioni sono soggette altresì a degli obblighi particolari, che il lavoratore dimissionario farebbe bene a tenere in grande considerazione al fine di non incappare in potenziali inadempienze contrattuali.

Innanzitutto, per manifestare in maniera univoca la propria volontà di porre fine al rapporto di lavoro, lo strumento fondamentale è rappresentato dalla lettera di dimissioni, un testo redatto in forma scritta – su testo libero e personalizzabile – dal quale si evinca la libera scelta e volontà di dimettersi dal proprio incarico aziendale.

Lettera di dimissioni volontarie

 Quando un dipendente desidera cessare il proprio lavoro, o cambiare la professione o l’azienda datore di lavoro, è tenuto a presentare una lettera di dimissioni volontarie all’Ufficio delle Risorse Umane della propria impresa di appartenenza, dalla quale possa evincersi la chiara e univoca volontà di porre fine al proprio rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) in merito ai termini di preavviso e ad altre caratteristiche di questa delicata fase che porterà il lavoratore fuori dall’azienda di appartenenza.

La lettera di dimissioni volontarie deve essere comunicata per iscritto all’Ufficio di competenza, inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnata a mano (in tal caso, è necessario trattenere presso di sé una copia come ricevuta).

Lettera di dimissioni modello senza preavviso

 Nell’ipotesi in cui un lavoratore desideri cambiare occupazione o desideri cessare la propria professione da lavoratore subordinato, è necessario che rassegni le proprie dimissioni, interrompendo in tal modo il proprio rapporto lavorativo. La comunicazione delle dimissioni deve essere effettuata nei modi e nei termini previsti dal proprio Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, il quale generalmente stabilisce che la decorrenza delle dimissioni debba partire dal primo o dal sedicesimo giorno di ogni mese.

Di norma, il preavviso viene definito nello stesso contratto in un tempo che possa essere considerato congruo per consentire al datore di lavoro di potersi organizzare trovando un sostituto, e di svolgere in modo adeguato e agevole l’eventuale passaggio delle consegne. Un tempo che dipenderà da CCNL a CCNL e, spesso, da azienda ad azienda.

Lettera di dimissioni lavoro

 Nell’ipotesi in cui si desideri cambiare la propria occupazione, è necessario presentare le proprie dimissioni al datore di lavoro, con un preavviso indicato nel contratto precedentemente sottoscritto, che conterrà il rinvio alle norme relative al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Di norma, la stessa azienda presso la quale si lavora avrà a disposizione un modulo predisposto per favorire la gestione di questa fase che precede la definitiva cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

In ogni caso, gli elementi necessari da fornire per una lettera di dimissioni dal proprio lavoro sono certamente quelli relativi all’indirizzo della società e della persona alla quale è rivolta la lettera (quasi sempre, l’ufficio delle risorse umane, nella figura del responsabile), il luogo e la data di sottoscrizione, la comunicazione espressa dell’interruzione del rapporto di lavoro, la firma.