Il Garante della Privacy ferma il fax selvaggio

Il garante della Privacy ha deciso di vietare a diverse società l’uso dei dati di migliaia di cittadini e imprese in base al provvedimento n. 137 del 7 aprile 2011. Il fenomeno è abbastanza preoccupante perché, oltre a vedere coinvolti imprese e cittadini, utilizza i dati sensibili messi a disposizioni dagli interessati e custoditi da una società del settore.

Secondo le informazioni diffuse dal Garante si registrano oltre quindici i provvedimenti più rilevanti, emanati nel corso degli ultimi mesi, con i quali l’Autorità ha vietato a privati e società l’uso di migliaia di recapiti per l’invio di fax, o utilizzando qualsiasi altro mezzo pubblicitario,  ed ha ribadito il principio secondo il quale chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati (fax, e-mail, sms, mms) è sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico ed informato del destinatario. In alcuni casi i provvedimenti inibitori adottati dall’Autorità hanno colpito intere banche dati utilizzate per effettuare campagne promozionali per conto proprio o di terzi.

Il Garante Privacy presenta la relazione 2010

La privacy è un argomento abbastanza delicato perché si preoccupa di regolare i diversi rapporti interpersonali coinvolgendo anche la sfera lavorativa di ogni singolo soggetto.

La relazione annuale sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy ci permette di fare il punto sul lavoro svolto dall’Autorità composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato.

Contenzioso penale sul lavoro e ruolo della privacy

 Con il provvedimento del 23 dicembre 2010 il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che l’azienda non può accedere ai file personali del dipendente, ma però può conservarli per far valere i suoi diritti: il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell’ambito di eventuali procedimenti penali.

La decisione nasce dal ricorso presentato al Garante il 30 luglio 2010 da un ex dipendente di una società che ha ribadito la richiesta, già avanzata ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 30 giugno 2003 n. 196), volta a ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano conservati in alcune cartelle contenute nell’hard disk del notebook datogli in uso dalla società e restituito alla stessa a seguito del proprio licenziamento, opponendosi al loro ulteriore trattamento.

Garante della privacy, le disposizioni sulla video sorveglianza

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento dell’ 8 aprile scorso, ha disposto nuove regole per l’uso dei sistemi di video sorveglianza.

L’Inps per dare attuazione alle nuove direttive ha diffuso una circolare, la n.72 del 2010, per meglio illustrarne il contenuto.

Il Garante dispone che ogni cittadino che transita nelle aree sorvegliate deve essere informato attraverso appositi cartelli.

In particolare, il Garante della Privacy precisa che questi cartelli devono essere collocati prima del raggio d’azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze ma non necessariamente a contatto con gli impianti.

In bagno senza il permesso dell’azienda

Esistono precisi vincoli di riservatezza e di dignità su cui non è possibile soprassedere.

In modo particolare, non è consentito in una struttura produttiva, dove la parte debole è rappresentata dal lavoratore, mettere a punto mezzi artificiosi al fine di monitorare le attività o i bisogni fisiologici del propri dipendenti.

In sostanza, con la nota n. 337 del 7 aprile 2010, il Garante della Privacy ha stabilito che il datore di lavoro non può obbligare i propri dipendenti a richiedere l’autorizzazione scritta per andare in bagno o, comunque, per assentarsi temporaneamente dalla postazione di lavoro perché un comportamento di questo tipo viola la dignità e la riservatezza dei dipendenti.