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Garante della privacy, le disposizioni sulla video sorveglianza

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento dell’ 8 aprile scorso, ha disposto nuove regole per l’uso dei sistemi di video sorveglianza.

L’Inps per dare attuazione alle nuove direttive ha diffuso una circolare, la n.72 del 2010, per meglio illustrarne il contenuto.

Il Garante dispone che ogni cittadino che transita nelle aree sorvegliate deve essere informato attraverso appositi cartelli.

In particolare, il Garante della Privacy precisa che questi cartelli devono essere collocati prima del raggio d’azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze ma non necessariamente a contatto con gli impianti.

I cartelli devono avere un formato ed un posizionamento tale da essere visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche in orario notturno se il servizio di videosorveglianza è attivo.

Non solo, questi devono informare esplicitamente e chiaramente se le immagini sono soltanto rilevate o anche registrate.

Anche il posizionamento delle telecamere è importante.

In effetti, il Garante della Privacy ribadisce ribadisce il necessario rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori che vieta i controlli a distanza.

A questo proposito non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l’osservanza dei doveri di diligenza, quali il rispetto dell’orario di lavoro o la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa (ad esempio orientando la telecamera sul badge).

Il Garante pone in evidenza il rispetto degli accordi sindacali e quelli legislativi.

In caso si renda assolutamente necessario, per motivi di sicurezza o esigenze organizzative o produttive, indirizzare la telecamere verso i lavoratori, queste potranno essere istallate soltanto previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, RSU, in rispetto della procedura prevista dallo stesso art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (si veda anche l’articolo 113 e 114 del Codice, l’articolo 8 della legge n. 300/1970 e l’articolo 2 del decreto n. 65/2001.

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall’articolo 162, comma 2-ter, del Codice.

Inoltre, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato.

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