Nuovo avviso dal Garante sul lavoro straordinario

 Nella sua ultima comunicazione disponibile online, il Garante Privacy ha fornito chiarimenti in merito all’uso della comunicazione aggregata sul lavoro straordinario alle organizzazioni sindacali.

Infatti, per l’Autorità nazionale, salvo specifiche previsioni normative o contrattuali, le Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere, alle organizzazioni sindacali, i dati sul lavoro straordinario in forma anonima o aggregata, senza l’indicazione dei nominativi.

Chiarimenti del Garante della Privacy sull’uso delle telecamere nei luoghi di lavoro

 Attraverso la sua ultima comunicazione, newsletter dello scorso 1° marzo 2013, il Garante della Privacy, ha voluto fornire diversi chiarimenti in merito all’utilizzo delle telecamere all’interno dei luoghi di lavoro; in particolare, quando l’utilizzo delle telecamere vìola l’accordo che era stato sottoscritto con i sindacati per l’installazione delle stesse.

Per il Garante l’uso delle telecamere nei luoghi di lavoro è pienamente legittimo a patto che il datore di lavoro non violi i diritti dei lavoratori; infatti, sempre da più tempo, il servizio di televigilanza, con scopo di anti-taccheggio e anti-rapina, è sempre più presente ed è diventato un elemento indispensabile per la tutela del patrimonio aziendale anche se non devono essere tollerate forme di controllo a distanza a carico dei lavoratori.

Dal Garante Privacy i limiti della circolazione delle informazioni sensibili

 Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto alcuni chiarimenti in merito alla circolazione dei documenti valutativi all’interno dell’azienda. Infatti, per il Garante, attraverso il suo provvedimento dello scorso 4 ottobre 2012 (pubblicato nella Newsletter n. 365 dell’8 novembre 2012), chiarisce che l’azienda è tenuta ad adottare ogni misura idonea a garantire la piena riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti di valutazione dei dipendenti.

Tablet e cellulari a scuola e le regole per la privacy

 Con il mese di settembre la scuola tornerà a popolarsi di studenti e insegnanti insieme a tutto il personale scolastico con gli ultimi ritrovati della tecnologia. A questo proposito il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di definire un decalogo di comportamento che permetterà a tutti gli operatori – studenti e lavoratori in ambito scolastico – di utilizzare Tablet e cellulari senza incidere sulla privacy di ciascuno.

Precisazioni del Garante della Privacy sulla comunicazione Inps dei lavoratori

 Interessante precisazione del Garante della Privacy in merito al decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2004, contenente le indicazioni per l’attuazione della legge  sui benefici previdenziali in favore  dei lavoratori esposti all’amianto ,tra l’altro, all’art.3 ,comma 5,prevede che nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è  rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.

Infatti, il Garante, con Provvedimento 21 marzo 2012 n. 115, cui si era rivolto l’Inps  a seguito della richiesta di una DPL di ricevere comunicazione di dati  dal predetto Istituto per la ricostruzione del curriculum professionale di  alcuni lavoratori   richiedenti i    richiamati benefici per gli esposti all’amianto.

Secondo il Ministero le finalità istituzionali che giustificherebbero la menzionata comunicazione risiederebbero nell’attività di indagine prevista dal menzionato art. 3 ed affidata alle Direzioni provinciali del lavoro, volta a consentire la ricostruzione del curriculum lavorativo dei lavoratori esposti all’amianto nei casi in cui il datore di lavoro, cessato o fallito, sia irreperibile (cfr. nota 29 dicembre 2011, prot. 34667).

Il controllo della posta elettronica da parte del datore di lavoro

 Interessante sentenza della Corte di Cassazione su una disciplina delicata e importante quale il controllo degli accessi a Internet e alla posta elettronica dei dipendenti con la sentenza, sezione Lavoro, del 23 febbraio 2012 n. 2722. È pacifico che il datore di lavoro non può controllare la posta elettronica e degli accessi ad internet da parte del datore di lavoro per verificare la corretta esecuzione della prestazione, ma è perfettamente lecito ex post.

Ovvero, quando l’azienda ritiene di essere stata lesa a seguito dell’emersione di elementi di fatto tali da raccomandare l’avvio di una indagine retrospettiva può accedere alla corrispondenza telematica del dipendente e infliggere le sanzioni disciplinari.

Nella fattispecie, il datore di lavoro aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un suo dipendente, quadro direttivo della Banca Bipop-Carire s.p.a, per aver divulgato attraverso l’invio di e-mail a soggetti esterni all’azienda notizie riservate riguardanti un cliente dell’Istituto e per aver posto in essere, grazie a queste notizie, operazioni finanziarie da cui aveva tratto un vantaggio personale.

La Privacy sul lavoro e le nuove tecnologie

Le nuove tecnologie introducono nuove controversie di lavoro tanto che nuovi casi vengono sempre più sottoposte al Garante della Privacy o al giudice del lavoro che si trova a decidere sui provvedimenti disciplinari che il datore di lavoro attribuisce ai propri dipendenti per un uso improprio della posta elettronica o di Internet. In effetti, è lo stesso Garante della Privacy che, nella su le linee guida del Garante per posta elettronica e internet pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007, ha ricordato che

Dall’esame di diversi reclami, segnalazioni e quesiti è emersa l’esigenza di prescrivere ai datori di lavoro alcune misure, necessarie o opportune, per conformare alle disposizioni vigenti il trattamento di dati personali effettuato per verificare il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della posta elettronica  della rete Internet

I sistemi GPS sui mezzi di lavoro e il ruolo della privacy

I sistemi di tipo GPS permettono di tracciare il percorso dei mezzi utilizzati in ambito lavorativo o per tenere sotto controllo veicoli utilizzati per trasportare valori; in effetti, la moderna tecnologia può essere utilizzata per assicurare la necessaria protezione ai beni del datore di lavoro ma, è altrettanto vero, che può anche essere usata in modo improprio e lesivo dei diritti del lavoratori, ossia così come previsto dallo Statuto dei lavoratori.

Il Garante della Privacy ha deciso di intervenire in un dibattito che, per sua natura, coinvolge diversi interessi e soggetti detentori di diritti giuridici, così il necessario contemperamento tra la tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative, produttive e di sicurezza sul lavoro ha convinto il Garante della Privacy circa il legittimo utilizzo dei sistemi di localizzazione dei veicoli impiegati nell’ambito del rapporto di lavoro.

Le linee guida del Garante per posta elettronica e internet

Il Garante della Privacy, al fine di definire e regolare un settore in costante evoluzione di difficile tracciabilità, ha da tempo definito un insieme di regole che permettono di utilizzare la posta elettronica e la rete Internet nel rapporto di lavoro e lo ha fatto con la delibera n. 13 del 1° marzo 2007.

In effetti, la decisione del Garante della Privacy è nata per via di numerosi reclami, segnalazioni e quesiti giunti da più parti tanto che l’Autorità ha prescritto ai datori di lavoro alcune misure, necessarie o opportune, per conformare alle disposizioni vigenti il trattamento di dati personali effettuato per verificare il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro delle recenti innovazioni tecnologiche.

Privacy, l’autorizzazione per il trattamento dei dati

Il Garante della Privacy, autorizzazione n. 1 del 24 giugno scorso, ha ricordato che prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità, in conformità all’art. 3 del Codice.

Agenzie per il lavoro, iscrizioni sospese

Sono state sospese in modo temporaneo le iscrizioni all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, ossia i soggetti autorizzati all’intermediazione dall’art. 6 del Decreto Legislativo 276/03. In effetti, sono in arrivo le nuove procedure per l’iscrizione all’Albo attraverso un apposito decreto ministeriale, da emanare per effetto della Legge n. 111 del 15 luglio 2011, che disciplinerà le modalità per l’esercizio dell’attività di intermediazione e per l’iscrizione all’Albo.

Lo ha comunicato il ministero del Lavoro specificando che a seguito della Manovra è in fase di definizione un nuovo decreto ministeriale che deve dettare le nuove linee guida rispetto alle modalità per l’esercizio dell’attività di intermediazione e per l’iscrizione all’Albo.