Il diritto all’indennità una tantum per perdita di lavoro e disoccupazione è riservato solo ai collaboratori a progetto.
Sono esclusi dal diritto all’indennità una tantum a sostegno del reddito i lavoratori a progetto delle Pubbliche Amministrazioni, tutti coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto: ad esempio, gli assegnisti di ricerca, i partecipanti a dottorati di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgano una specie di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, redolato dall’articolo 61, comma 2, del D.Lgs. n.276/2003 e non del comma 1.
La norma limita l’erogazione dell’indennità una tantum, corrisposta in una unica soluzione, solo ai collaboratori a progetto che hanno perduto il lavoro per fine contratto, per fine realizzazione del progetto e che abbiano operato in regime di committenza, cioè con un solo committente o anche per diversi committenti, ma non in periodi che si sovrappongono, come abbiamo specificato in precedenza.
La norma è mirata a tutelare i lavoratori iscritti alla Gestione separata, in quanto questi soggetti, pur essendo parasubordinati, hanno un’occupazione più o meno per due anni e per fine lavoro perdono la loro qualifica di lavoratori a progetto. Pertanto, come i lavoratori subordinati che perdono il posto di lavoro, hanno diritto anch’essi diritto all’indennità una tantum di disoccupazione.
Il lavoratore con contratto a progetto deve essere in possesso dei requisiti di accredito contributi rilevabili nel proprio estratto conto previdenziale.
Il lavoratore a progetto ha diritto all’indennità una tantum per disoccupazione se è in possesso di un reddito percepito nell’anno precedente l’anno di riferimento, ovvero l’anno in cui è finito il rapporto di lavoro. Il reddito deve essere compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro.
Intanto ricordiamo che ”
Anche nel 2012, i collaboratori a progetto possono ricevere dall’Inps un’
I collaboratori a progetto hanno diritto all’