Home » Decadenza diritto indennità una tantum per perdita lavoro e disoccupazione

Decadenza diritto indennità una tantum per perdita lavoro e disoccupazione

 I collaboratori a progetto hanno diritto all’indennità una tantum solo se confermano la loro immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Devono tuttavia dichiarare e sottoscrivere la loro disponibilità nella domanda. In caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro adeguato, il diritto all’indennità una tantum decade.

La domanda dev’essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui è stata presentata e sottoscritta la suddetta dichiarazione. Per la domanda è utilizzabile, anche per il 2012, il modello già utilizzato per gli anni precedenti e reperibile sul sito dell’Inps (COD.SR92).

I 30 giorni per la presentazione della domanda partono dal 61esimo giorno successivo alla data della perdita del lavoro o alla risoluzione del contratto a progetto per fine lavoro. In sintesi, bisogna essere disoccupati da almeno due mesi dopo la fine del contratto, fermi restando altri requisiti di seguito riportati.

L’ITER IN SINTESI
L’assenza di contratto da almeno due mesi deve intendersi come mancanza di lavoro al momento della domanda, nella quale la persona interessata dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Allo scopo di verificare questo requisito, l’Inps deve fare un controllo verificando la data di fine attività nell’ultimo Uniemens, presentato dal committente. Pertanto l’Inps può desumere la data di fine lavoro dalla dichiarazione mensile ricevuta dal datore di lavoro.

In seguito, l’Inps controlla anche la dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata sempre dal datore di lavoro, l’Unilav. Si precisa che il controllo dell’invio dell’Unilav è previsto solo per gli anni di riferimento relativi al 2010, 2011 e 2012. Ma ricordate che sono molto importanti i requisiti relativi al contratto a progetto, i requisiti reddituali e di accredito di contributi.

Non meno importante il requisito della monocommittenza, il quale implica l’aver lavorato per un unico datore di lavoro. Più precisamente l’Inps verifica se nel periodo di riferimento il richiedente abbia fornito la propria collaborazione a più committenti. In tale caso, è esclusa la monocommittenza e, dunque, la prestazione assistenziale dell’indennità una tantum per disoccupazione.

1 commento su “Decadenza diritto indennità una tantum per perdita lavoro e disoccupazione”

  1. avrei una domanda: co.co.pro. unatantum identità finito lavoro in data 31/05/2012, requisiti = OK, ho presentato domanda INPS 30/08/2012 sono in tempo o in ritardo di un giorno se si presenta tardi la domanda all’INPS si prede il diritto di avere indennità unatantum?

    Rispondi

Lascia un commento