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Tutela della salute e sicurezza negli ‘ambienti confinati’

Dal consiglio dei ministri un decreto per la tutela della salute e sicurezza negli ‘ambienti confinati’ che introduce misure di maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti in luoghi di lavoro nei quali vi siano rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili (definiti anche come ambienti confinati).

Il provvedimento  è stato condiviso da Regioni e parti sociali quale misura necessaria a impedire il ripetersi di incidenti con connotati di particolare drammaticità e prevede che in tali contesti possano operare unicamente imprese e lavoratori in possesso di competenze professionali, formazione, informazione e addestramento adeguati al rischio delle attività da realizzare, oltre che a conoscenza delle procedure di sicurezza da applicare e in possesso di informazioni complete sui luoghi di lavoro.

La nota diffusa dal Ministero del Lavoro pone in evidenza le diverse imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi.

Il Ministero del lavoro ricorda l’obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti ma necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 con l’integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica  e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento.

Non solo, il provvedimento impone che, quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’appalto, debba essere garantito il diritto all’informazione. In particolare, prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività devono essere dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro.

Fonte Ministero del Lavoro.

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