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Detassazione, in arrivo nuovi chiarimenti

 In arrivo un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicabilità dell’imposta sostitutiva sulle somme relative alla produttività aziendale mediante la circolare congiunta del 10 maggio 2011.

In effetti, la predetta circolare, emanata dall’Agenzia delle Entrate insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiunta n. 19/E del 10 maggio 2011 si forniscono chiarimenti in materia di imposta sostitutiva del 10% sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale – articolo 1 della Legge n. 220 del 13 dicembre 2010, ossia nota anche come legge di stabilità 2011.

In particolare, si precisa che le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo (o anche aziendale o territoriale) non possono essere soggette all’imposta sostitutiva, anche quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011.

La circolare congiunta si è resa necessaria per via di numerosi richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale erogati nel 2011 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi  o contratti collettivi territoriali o aziendali, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

La circolare pone in evidenza che le disposizioni sulla produttività non limiterebbe l’efficacia del beneficio al periodo successivo alla stipulazione del contratto collettivo, ma si rimetterebbe con ampia delega alle previsioni delle parti sociali. In virtù di tale rinvio normativo, se il contratto collettivo  stipulato nel corso del 2011 prevede una efficacia (retroattiva) delle proprie disposizioni per tutto il 2011, si dovrebbe pertanto ritenere che ogni erogazione di tale anno è in attuazione del contratto medesimo, in quanto esso è efficace convenzionalmente dal 1° gennaio 2011.

La questione che deve porsi, così come risalta la circolare, non è appurare se i contratti collettivi di diritto comune possano o meno avere, in termini generali e astratti, efficacia retroattiva, quanto piuttosto stabilire a quali importi il legislatore abbia ricollegato il beneficio dell’imposta sostitutiva.

Non solo, la Circolare ricorda l’opportunità di prendere in considerazioni un accordo o contratto collettivo, come già precisato nella precedente circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, formalizzato in forma scritta per evitare possibili contenziosi con le parti sociali.

Per ogni informazione è opportuno rivolgersi all’Agenzia delle Entrate.

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