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Detassazione straordinari: stipula accordi territoriali e aziendali

 Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello avanzato dal Consiglio dell’Ordine dei consulenti sulla detassazione per l’anno 2012 e sulla rappresentatività sindacale, ha chiarito chi può stipulare gli accordi territoriali e, soprattutto, gli accordi aziendali. Il Ministero chiarisce, in particolare, che nel contratto aziendale la stipula può essere fatta anche dal singolo datore di lavoro.

Per l’occasione, il Ministero del Lavoro fa il punto su chi può firmare gli accordi collettivi o aziendali con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la detassazione su straordinari, lavoro notturno, salari di produttività.

Per la detassazione dei salari di produttività, il Ministero del Lavoro precisa che dal 2011 è necessario un accordo tra datore di lavoro e lavoratori. Più esattamente, precisa che il contratto collettivo territoriale o l’accordo aziendale, dopo la sottoscrizione delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, preveda le modalità di incremento della produttività, per il quale arrivano le agevolazioni fiscali dalla detassazione del 10% in sostituzione dell’imposta Irpef.

La detassazione di salari di produttività è stata prorogata anche per il 2013 con l’imposta sostitutiva al 10% sulle retribuzioni per gli incrementi di produzione. Tuttavia, per fruire dell’agevolazione nel limite di 2.500 euro, bisogna avere un reddito di 40.000 euro lordi, certificato nel modello Cud.

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 8 del 2013 ha risposto: “Ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 78/2010, la disciplina della tassazione agevolata per l’anno 2011 afferiva alle “somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (…)”.

In base alla nuova normativa si rende, quindi, necessario che gli accordi aziendali, per l’applicazione del regime agevolativo, siano sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Questo vale anche per gli accordi territoriali.

Per quanto riguarda nello specifico gli accordi aziendali, poiché solo uno dei firmatari dell’accordo può considerarsi un’associazione che rappresenta i lavoratori, proprio perché si tratta di accordo aziendale, il datore di lavoro può stipulare l’accordo con le rappresentanze dei lavoratori che fanno parte di organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel caso che l’azienda non abbia al proprio interno tali rappresentanze, gli accordi potranno essere sottoscritti con le organizzazioni sindacali territoriali più rappresentative.

APPROFONDIMENTI
*Nuovo chiarimento sulla detassazione 2012 e rappresentatività sindacale
*Di nuovo in vigore la detassazione sulla produttività
*Detassazione straordinari e salario di produttività 2013-2014

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