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L’intesa sugli ammortizzatori sociali in deroga 2012 per la regione Marche

In arrivo l’intesa raggiunta sugli ammortizzatori sociali in deroga con la Regione Marche valida per tutto l’anno 2012 anche se, al momento, però, nessuno conosce la reale disponibilità economica che può assicura il successo dell’iniziativa, ovvero non è ancora chiaro quante risorse verranno assegnate dal Ministero del Lavoro per il 2012 (a fronte di una richiesta di 40 milioni di euro avanzata dalla Regione Marche, come concordato con le parti sociali).

Ad ogni modo, la regione Marche, con l’accordo della parti sociali, ha previsto di assegnare uno stanziamento di 5 milioni di euro da destinare ad ammortizzatori per i lavoratori di imprese industriali da 16 a 50 dipendenti.

In base all’accordo sottoscritto si prevede di assegnare la dotazione del fondo alle iniziative di cassa integrazione e per la mobilità in deroga. In merito alla CIG in deroga l’accordo prevede che, nel calcolo dell’anzianità minima di 90 giorni, in caso di successione negli appalti, valgono anche i periodi lavorativi presso le varie ditte appaltatrici e i periodi di apprendistato valgono per tutti i lavoratori (e non solo per gli operai) comprendendo anche le aziende del settore dello spettacolo.

aAl contrario, in materia alla mobilità in deroga l’accordo prevede l’estensione del beneficio anche i lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità ex Legge 223/91, o di disoccupazione ordinaria che hanno esaurito i predetti trattamenti nel corso del 2012 e che maturino il diritto effettivo alla pensione nei 12 mesi successivi e nel calcolo dell’anzianità minima di 12 mesi vanno incluse anche le mensilità accreditate dallo stesso datore di lavoro alla gestione separata INPS al lavoratore che abbia conseguito come collaboratore a progetto in monocommittenza un reddito superiore a 5mila euro.

L’accordo prevede l’estensione delle provvidenze anche per le aziende che tra i 16-50 dipendenti e non è più richiesto la cessazione dell’attività o l’avvio della procedura di licenziamento collettivo così come prevede la legge 223/91.

Occorre però fare una precisazione:

  • per accedere alla CIG in deroga, ferie e permessi residui relativi all’anno precedente devono, di norma, essere goduti dai lavoratori prima della sospensione in CIG;
  • le domande di CIG in deroga respinte o dichiarate inammissibili potranno essere ripresentate ma i termini di presentazione saranno quelli di una nuova istanza;
  • le domande relative alle sospensioni CIG in deroga iniziate nel periodo 1-31 gennaio 2012 possono essere presentate entro il 29 febbraio 2012 e per le sospensioni CIG in derogarelative ai mesi di gennaio e febbraio 2012, l’accordo sindacale può essere siglato anche dopo l’inizio della sospensione.

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