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L’accordo in Lombardia sugli Ammortizzatori Sociali in Deroga per l’anno 2013

 Lo scorso 13 dicembre 2012 è stato firmato in Regione Lombardia l’accordo quadro sugli Ammortizzatori Sociali in Deroga per l’anno 2013, fra i quali rientra anche l’indennità di Mobilità in Deroga.

In base all’accordo regionale, i lavoratori che intendono usufruire del trattamento di mobilità in devono avere un’anzianità aziendale di almeno un anno e sei mesi di effettivo lavoro, aver attestato il proprio stato di disoccupazione presso i competenti Centri per l’Impiego e presentare la domanda telematicamente entro 68 giorni dal licenziamento o dal termine del trattamento di disoccupazione ordinaria, ASpI o mini-ASpI.

Limitatamente per i primi sei mesi del 2013 sono previsti diversi interventi mirati alla salvaguardia di alcune categoria di lavoratori.

Infatti, ai lavoratori subordinati si concede un’indennità per un massimo di 12 mesi, comunque non oltre il 31 dicembre 2013 a patto che il loro rapporto di lavoro è cessato dopo il 1° gennaio 2013, che non hanno i requisiti per percepire i trattamenti di ASpI, mini-ASpI o mobilità ordinaria.

Il testo prevede anche per i lavoratori subordinati che abbiano usufruito del trattamento di mini-ASpI. In questo caso è possibile ottenere un’indennità a partire dalla fine del trattamento di mini-ASpI fino al completamento di un periodo di 12 mesi, ma non oltre il 31 dicembre 2013.

Non solo, è anche possibile ottenere un’indennità per ulteriori 4 mesi, ma non oltre il 31 dicembre 2013, ai lavoratori subordinati, il cui rapporto di lavoro è cessato dal 01 gennaio 2012 al 13 dicembre 2012, che hanno usufruito del trattamento di CIG in Deroga nei 30 giorni precedenti il licenziamento, che hanno usufruito dell’indennità di disoccupazione ordinaria per 8 mesi.

Rimangono, ad ogni modo, esclusi i lavoratori domestici, i dirigenti e coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro per licenziamento per giustificato motivo soggettivo, licenziamento per giusta causa, dimissioni, dimissioni entro l’anno di vita del bambino e risoluzione consensuale.

Si chiarisce che chi sta usufruendo di un trattamento di mobilità in deroga non devono presentare una nuova domanda perchè il precedente trattamento rimarrà in vigore per l’anno 2013 e fino al completamento del periodo accordato, ma non pltre il mese di dicembre 2013.

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