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Apprendistato, in arrivo alcune delucidazioni

La circolare n. 29 dell’11 novembre 2011 diffusa dal Ministero del lavoro contiene alcuni chiarimenti sul nuovo apprendistato e sul suo regime sanzionatorio.

Infatti, con la circolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni operative sulla disciplina del contratto di apprendistato, recentemente riformata dal Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo Unico dell’apprendistato).

La Circolare si sofferma ad analizzare due dei profili di maggiore rilievo previsti dal recente decreto legislativo: il regime transitorio e quello sanzionatorio, fornendo le necessarie indicazioni al personale ispettivo ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni in questione.

L’articolo 7 del testo unico sull’apprendistato prevede che in caso di inadempimento nella erogazione della formazione in cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, lo stesso datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella realmente dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato con una maggiorazione pari al 100%.

È bene ricordare che è necessario, ai fini dell’irrorazione della sanzione, dimostrare la responsabilità esclusiva del datore di lavoro e il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.

In particolare, in caso di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell’ipotesi in cui lo stesso non consentirà al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterno all’azienda finalizzati alla acquisizione di competenze di base e trasversali o che non effettuerà la formazione interna che, secondo le disposizioni, deve essere svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro.

È necessario però ribadire che alla verifica di una eventuale formazione carente non segue necessariamente l’applicazione del regime sanzionatorio perché, in base all’articolo 7, comma 1, si è introdotto la possibilità per il personale ispettivo di utilizzare quanto già previsto all’articolo 14 del decreto n. 124/2004

Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione (…) assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere

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