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Assumere un giovane con l’apprendistato o attraverso il cocopro con la riforma del lavoro

 Il contratto dell’apprendistato è, di certo, uno degli strumenti maggiormente utilizzati, o almeno così sono le intenzioni del nostro legislatore, dalla imprese con la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro.

In effetti, il Testo Unico, ovvero il decreto legislativo 167/2011, ha introdotto questo versatile strumento allo scopo di favorire l’assunzione dei giovani per diminuire il gap generazionali che esiste nella nostra società. Per impedire l’uso distorto di questo strumento, secondo il disposto non è possibile rescindere un contratto di apprendistato entro sei mesi dalla sua stipula, visto che un contratto di apprendistato è conveniente per il datore di lavoro in termini economici e normativi.

In realtà, per alcuni lavori, ad esempio quelli stagionali, la durata minima è inferiore a questo limite.

In base alla regola del 3×2, il datore di lavoro non può assumere più di tre apprendisti per due dipendenti specializzati o qualificati: la norma è stata pensata al fine di contrastare assunzioni selvagge, anche se per le imprese con meno di 10 dipendenti il rapporti deve essere pari a 1×1.

Non solo, un altro vincolo per il datore di lavoro è la garanzia della conferma; in effetti, è stata introdotta il valore del 50%, ossia il datore di lavoro se non conferma almeno il 50% degli apprendisti regolarmente assunti nel triennio precedente non potrà più ricorrere all’assunzione degli apprendisti.

Altro aspetto da non sottovalutare è la possibilità di ricorrere al lavoro a progetto, cocopro, sempre nel quadro della riforma del lavoro 2012 voluta dal Ministero del Lavoro. In questo caso, il committente deve chiaramente identificare il progetto relazionandolo ad un preciso impegno finale, oltre a inquadrare il rapporto di lavoro in modo non ripetitivo o esecutivo.

Il terzo punto, poi, non è di poco conto perché introduce il compenso minimo che deve essere stabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento o deve essere rapportata ai contratti già in vigore con profili professionali analoghi.

Il punto che ha fatto discutere molto è sul rapporto di lavoro a progetto, in questo caso, in effetti, se il lavoro svolto dal collaboratore è simile a quello di un lavoratore dipendente, allora si presume che il rapporto di lavoro che si è venuto a creare è di tipo subordinato fin dalla sua creazione.

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