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I benefici per i lavoratori salvaguardati in mobilità lunga

 Per gli effetti del Decreto del Ministro del Lavoro 1 giugno 2012 e dell’articolo 22 della Legge 135/2012, (nota come revisione della spesa), per rientrare tra le categorie dei lavoratori salvaguardati è necessario che i lavoratori si trovino, in rispetto al decreto del Ministero, collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati prima del 4 dicembre 2011 e, contestualmente, aver cessato l’attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011.

Per questa ragione, in questo ambito possono rientrare i soggetti posti in mobilità lunga sulla base delle diverse norme che si sono susseguite nel tempo ed anche i lavoratori ultracinquantenni inseriti nei programmi di reimpiego.

Al contrario, in base alla legge 135/2012 – ossia i dipendenti da imprese che hanno stipulato in sede governativa entro il 31/12/2011, accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali, collocati in mobilità lunga anche dopo il 4 dicembre 2011 – i lavoratori potranno, anche dopo l’entrata in vigore della normativa ASPI, utilizzare la disciplina in materia di indennità di mobilità con particolare riguardo al regime della durata.

È necessario, però, fare attenzione al contingente numerico espressamente richiesto; in effetti, nel primo caso, ovvero i salvaguardati dal decreto ministeriale, il contingente numerico dei lavoratori in mobilità lunga salvaguardati è fissato in 3.460 unità, mentre nel secondo caso, ossia quelli salvaguardati dalla legge 135/2012, il limite numerico complessivo è fissato dalla norma in 55.000 soggetti.

In base a queste premesse si modificano così i requisiti di accesso alla pensione; in effetti, questi lavoratori matureranno i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità previsti dalla tabella c) allegata alla legge 449/1997. Non solo, per i lavoratori posti in mobilità lunga ai sensi della legge 176 del 1998 il diritto alla pensione di vecchiaia continua ad essere conseguito a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini.

Infine, i destinatari della salvaguardia in qualità di lavoratori ultracinquantenni inseriti nel programma di reimpiego potranno comunque accedere al pensionamento in base ai requisiti e alla disciplina in vigore dallo scorso 5 dicembre 2011.