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Certificati di malattia, circolare di chiarimento da parte della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2010, la circolare n. 1 dell’11 marzo 2010 con le indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.

Le nuove disposizioni risultano così definite come prevede l’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 69 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.

La circolare pone in risalto gli oneri a carico dei lavoratori. Per prima cosa, il lavoratore deve fornire, nel corso della visita al medico curante o alla struttura sanitaria pubblica, la propria tessera sanitaria e il codice fiscale.

Alla compilazione del certificato medico il lavoratore deve dichiarare la sua dipendenza presso presso una delle pubbliche amministrazioni e deve fornire allo stesso l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all’amministrazione.

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Non solo, il lavoratore ha la possibilità di chiedere al medico una copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, o in alternativa, può ottenere dal medico copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica o posta elettronica certificata.

In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere  alla richiesta del lavoratore il medico deve fornire il numero di protocollo identificativo del certificato stesso.

L’invio telematico effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia alla propria amministrazione entro due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.

L’Inps mette a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti.

Infatti, attraverso il servizio online dell’istituto previdenziale, con il codice fiscale e il numero di protocollo del certificato rilasciato, il lavoratore potrà accedere direttamente alla loro visualizzazione.

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