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Commissioni di conciliazione presso consulenti del lavoro

 Il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro ha reso noto con circolare n. 1056 del 14 aprile 2011 che è stato definito il nuovo regolamento  delle commissioni di certificazione costituite presso i Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.

Tale nuovo  regolamento si è reso necessario per le  novità che hanno esteso le competenze delle commissioni di certificazione di cui al D.lgs. n. 276 del 2003.

Il regolamento entrerà in vigore il  1° maggio 2011 e deve essere recepito in maniera integrale dalle singole commissioni.

Le competenze delle commissioni di certificazioni sono esclusivamente le seguenti:

– certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
– certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell’art. 31 legge 4 novembre 2010, n.183;
– certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;
– certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c.. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
– certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
– esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l’atto di certificazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione;
– soluzione arbitrale delle controversie.

Il numero minimo dei componenti della Commissione , compreso il Presidente, è di tre membri e la durata è di tre anni.

Tutti i componenti delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni, ordinari e supplenti esclusi gli esterni, sono obbligati ad effettuare in ciascun anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre) almeno 32 ore di formazione ripartite equamente in due semestri.

Ogni tre mesi il Consiglio Provinciale deve  trasmettere al Consiglio Nazionale un resoconto dell’attività svolta, sia in tema di certificazione che di conciliazione ed arbitrato.

Il  tentativo di conciliazione è obbligatorio se le parti o i terzi, intendono impugnare un contratto già certificato. 

E’ invece facoltativo in mancanza di certificazione del contratto o di clausole di esso.

Per maggiori informazioni si rinvia all’Cncl.

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