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Interpello sulla composizione degli organismi di certificazione

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per mezzo della Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha deciso di rispondere all’interpello formulato dall’ Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per avere chiarimenti in ordine alla composizione della Commissione di certificazione, ex art. 76 del D.Lgs. n 276/2003, costituita presso una Fondazione, appartenente all’Università stessa.

Nella fattispecie l’Università chiede se nella Commissione possano far parte professori e ricercatori di diritto del lavoro collocati, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, nel regime di impegno a tempo definito, ovvero esclusivamente in regime di impegno a tempo pieno.

In via preliminare la Direzione del Ministero del Lavoro ricorda che in base alle disposizioni dell’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, le Commissioni di certificazione possono essere istituite, tra l’altro, presso le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.In proposito, l’art. 66 del citato D.P.R. stabilisce che le Università possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L’esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.

Non solo, si precisa anche che il disposto normativo, pur privilegiando la categoria dei docenti di ruolo a tempo pieno, come membri di organismi (anche) di certificazione, non esclude tuttavia espressamente la possibilità anche per i docenti a tempo definito di far parte degli stessi. La posizione del Ministero sulle commissioni di certificazioni ritrova riscontro anche in un precedente interpello n. 34/2011 dove alle Commissioni di certificazione istituite presso le Università o presso le Fondazioni universitarie che operano in qualità di Commissioni di conciliazione ai sensi dell’art. 31 della L. n. 183/2010, non trova applicazione la disciplina concernente la composizione del collegio che non può non rispecchiare le specificità legate al diverso contesto in cui lo stesso opera.

In definitiva, per la Direzione del Ministero non sussistono ostacoli ad una composizione delle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro istituite presso le Università ovvero le Fondazioni universitarie, che annoveri tra i suoi membri anche la categoria dei docenti di ruolo collocati in regime di impegno a tempo definito. Al fine di acquisire operatività è, ad ogni modo, necessario disporre della presenza di almeno un docente di ruolo a tempo pieno che, avendo attivato almeno un contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 328/1980, possa assumere le funzioni di Presidente della Commissione e sottoscrivere la relativa istanza di iscrizione all’Albo.

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