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Congedo matrimoniale, l’iter in vari step per i futuri sposi

 Partendo dal principio che tutti i lavoratori hanno diritto al congedo matrimoniale, ne presenteremo in vari step le relative modalità e i tempi dalla presentazione della domanda ai requisiti per l’assegno Inps.

Tutti i lavoratori, quindi, hanno diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni in occasione del matrimonio civile. E tale diritto spetta indistintamente agli impiegati e agli operai, a prescindere dalla tipologia di lavoro. Il congedo matrimoniale è stabilito dai CCNL nella misura di 15 giorni e, naturalmente, va richiesto con anticipo al datore di lavoro.

Il congedo matrimoniale spetta a tutti i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro da almeno una settimana e ad entrambi i futuri sposi lavoratori che ne fanno richiesta, se sono entrambi lavoratori dipendenti. Il congedo matrimoniale non va computato in conto ferie.

Il congedo matrimoniale non si può frazionare, quindi se ne può fruire consecutivamente per i giorni stabiliti nei Contratti Collettivi Nazionale di riferimento. Precisiamo quindi che, in base alla R. D. L. n. 1334 del 1937, per gli impiegati è previsto il congedo di durata non superiore a 15 giorni; e in base al contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941, invece, per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, la durata del congedo mtrimoniale non può essere inferiore a 8 giorni consecutivi.

È ovvio notare che la disciplina che regola il periodo di congedo matrimoniale non è uguale per tutti per la durata, ma anche a livello economico, in quanto l’erogazione dell’assegno per congedo matrimoniale dell’Inps spetta solo agli operai. Tuttavia, i CCNL di categoria tendono ad uniformare il periodo di congedo portando a 15 giorni consecutivi anche il congedo matrimoniale per gli operai.

In genere, il periodo di congedo inizia dalla data del matrimonio, ma se esigenze aziendali non lo consentono se ne può fruire entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

NOTA
Si ricorda che la disciplina relativa alla durata del congedo matrimoniale per tutti i lavoratori è stata regolamentata dai Contratti Collettivi e che le leggi che regolano (o hanno regolato) i permessi retribuiti per matrimonio sono la R. D.L. n. 1334 del 1937, per gli impiegati, ed il contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941, per gli operai.

Per ulteriori approfondimenti di altri dettagli, seguiteci nei prossimi appuntamenti.

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