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Congedo matrimoniale, tempi per la domanda e trattamento economico

 Il lavoratore, anzi entrambi i lavoratori futuri coniugi devono presentare la domanda di congedo matrimoniale con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo eccezioni.

Tuttavia, si consiglia di presentare la domanda con largo anticipo, almeno un mese prima, indicando la data di celebrazione e il periodo in cui s’intende fruire dei 15 giorni consecutivi di congedo retribuito. Al rientro in azienda, entrambi i lavoratori coniugi, entro 60 giorni, devono presentare ai rispettivi datori di lavoro una copia del certificato di matrimonio.

Durante il congedo matrimoniale il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i 15 giorni consecutivi di congedo, perché il congedo è un’assenza giustificata. Su questo punto, esiste un trattamento diverso per impiegati e operai: gli impiegati, per il periodo di congedo matrimoniale, vengono considerati ad ogni effetto in attività di servizio e hanno diritto alla normale retribuzione, con onere a carico del datore di lavoro.

Agli operai delle aziende industriali, artigiane e cooperative viene corrisposto invece un assegno a carico della Cassa unica per gli assegni familiari dell’Inps, a condizione che fruiscano effettivamente del congedo matrimoniale. Si precisa, però, che per questo assegno, definito assegno per congedo matrimoniale, bisogna presentare un’apposita domanda in caso di diritto.

L’assegno per il congedo matrimoniale erogato dall’Inps è una prestazione previdenziale concessa in caso di congedo straordinario per matrimonio della durata di 8 giorni, da fruire entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio. L’assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi se entrambi ne hanno diritto. Quindi gli operai hanno 15 giorni di di congedo matrimoniale, di cui 8 giorni retribuiti dall’Inps con l’assegno per congedo matrimoniale.

L’assegno per congedo matrimoniale spetta ai lavoratori di entrambi i sessi, più precisamente agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza sottufficiali e comuni, ai dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative. Quindi non spetta agli impiegati.

L’assegno per congedo matrimoniale spetta anche ai lavoratori disoccupati che possano dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato lavoro presso aziende industriali, cooperative e artigiane.

Possono fruire dell’assegno erogato dall’Inps anche i lavoratori che non siano in servizio, nonostante l’esistenza del rapporto di lavoro, in caso di sospensione del rapporto di lavoro come la malattia, sospensione dal lavoro, il richiamo alle armi ecc.

Sono esclusi dall’assegno Inps gli impiegati e gli altri lavoratori in caso di solo matrimonio religioso; i dipendenti di aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti; aziende agricole; commercio, credito e assicurazioni; enti locali e enti statali; aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).

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