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Assegno Inps per congedo matrimoniale, i requisiti

 Abbiamo spiegato in precedenza che tutti i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito in occasione del matrimonio civile, ma non per quello solo religioso.

Naturalmente sono stabiliti precisi requisti per la percezione dell’assegno Inps per congedo matrimoniale. Conosciamoli in dettaglio, per un’informazione completa e il più possibile soddisfacente. Si precisa, quindi, che il lavoratore ha diritto alla percezione dell’assegno da parte dell’Inps se nel momento in cui ne fa richiesta ha i seguenti requisiti: *se contrae matrimonio civile o concordatario; *se ha un rapporto di lavoro da almeno una settimana; *se fruisce effettivamente del congedo e quindi se si assenta effettivamente dal lavoro entro 30 giorni dalla data del matrimonio.

Si precisa anche che il lavoratore ha diritto all’assegno Inps per congedo matrimoniale solo quando contrae matrimonio civile o concordatario, in quanto il solo matrimonio religioso non dà diritto all’assegno e che, in caso di matrimonio successivo al primo, può aver diritto ad assegni successivi solo se è vedovo o divorziato.

L’importo dell’assegno Inps per congedo matrimoniale viene così calcolato: *7 giorni di retribuzione ai lavoratori con qualifica di operaio o apprendista; *7 giornate di guadagno medio giornaliero ai lavoratori a domicilio; *8 giornate di salario medio giornaliero ai lavoratori marittimi.

In sintesi, per i lavoratori retribuiti a periodi superiori alla settimana l’importo dell’assegno si calcola moltiplicando per sette il guadagno medio giornaliero corrisposto nell’ultimo periodo di paga. Per i lavoratori retribuiti a settimana, invece, l’importo si calcola moltiplicando per sette il guadagno medio giornaliero corrisposto negli ultimi due periodi di paga o nelle ultime due settimane precedenti all’inizio del congedo. Per i lavoratori a domicilio l’importo dell’assegno si calcola moltiplicando per sei il guadagno medio giornaliero realizzato nell’ultimo periodo di commessa precedente l’inizio del congedo.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, sospensione o riduzione dell’attività, verrà considerata la retribuzione normale che spetta al lavoratore per il normale svolgimento della prestazione lavorativa.

Per gli operai e gli apprendisti l’importo dell’assegno Inps per congedo matrimoniale viene calcolato in base alla retribuzione lorda che spetta al lavoratore nel periodo di paga che precede il matrimonio civile, con esclusione della tredicesima e quattordicesima mensilità, delle ferie non godute e degli straordinari.

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