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Contratto a termine illegittimo, no all’indennizzo aggiuntivo

 La riforma del contratto a termine prevede alcune norme che riguardano la disciplina nell’ambito delle controversie di lavoro, in particolare quella sull’indennizzo aggiuntivo

Tra le nuove norme della riforma del contratto a termine va chiarita quella che si riferisce alla possibilità di riconoscere al lavoratore un indennizzo aggiuntivo a copertura del periodo intercorso tra la data di deposito del ricorso e la sentenza.

La norma così chiarisce definitivamente: “La disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il  pregiudizio  subito  dal  lavoratore, comprese  le  conseguenze  retributive  e  contributive  relative  al periodo compreso fra la scadenza  del  termine  e  la  pronuncia  del provvedimento  con  il   quale   il   giudice   abbia   ordinato  la ricostituzione del rapporto di lavoro”.

In caso di contratto illegittimo, quindi, l’indennità riconosciuta se il contratto di lavoro a termine viene riconvertito riscarcisce tutte le problematiche pregiudizievoli subite dal lavoratore, comprese quelle retributive e contributive relative all’illegittimità del contratto a termine e non vengono riconosciuti altri indennizzi.

In base alla legge n. 183 del 2010 nell’ambito delle controversie di lavoro viene prevista una doppia sanzione se il contratto a termine viene dichiarato illegittimo dal giudice ovvero il contratto a termine viene convertito in contratto a tempo indeterminato e al lavoratore viene riconosciuta un’indennità sostitutiva del risarcimento di importo variabile compreso tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto la piena legittimità di questa disciplina con la sentenza n. 303 del 2011, soprattutto nel secondo punto che limita il risarcimento del danno ad un massimo di 12 mensilità. La Riforma del Lavoro chiude, quindi, il contenzioso con questa norma: nessun indennizzo aggiuntivo, il massimo del risarcimento è di 12 mensilità, come previsto dalla legge, dal 18 luglio 2012 rafforzata dalla norma interpretativa contenuta nella riforma.

Con questa decisione è stata comunque chiarita un’interpretazione dubitativa sulla possibilità di un riconoscimento al lavoratore di un indennizzo aggiuntivo per il periodo tra il deposito del ricorso e la data della sentenza.

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