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Contratto a tempo determinato: risarcimenti legittimi. Tutela lavoratore

 La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale si sono espresse sul risarcimento al lavoratore se il contratto a tempo determinato viene convertito in indeterminato per illegittima apposizione del termine. Si ricorda, per l’occasione, che lo scopo dei contratti a tempo determinato dovrebbe essere quello di facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani e il reintegro di chi ha perduto il lavoro.

Ma non sempre è così. Per questo motivo la Riforma del Lavoro Fornero ne ha scoraggiato la stipula a favore dei contratti a tempo indeterminato, ma senza i risultati previsti in quanto la precarietà nel 2012 non si è per niente fermata. Ricordiamo tuttavia che dal 2012 sono cambiate le modalità previste dal Collegato Lavoro a tutela del lavoratore per presentare ricorso in caso di interruzione dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Si ricorda, infatti, che i dipendenti a tempo determinato hanno 180 giorni per impugnare un licenziamento che ritengono illegittimo. A tutela del lavoratore con contratto a termine, il legislatore aveva già modificato l’art. 5, co. 1 e 2 della legge 604/1966 attraverso il Collegato Lavoro (art. 32 della legge 183/2010), applicato a tutte le tipologie di contratto a tempo determinato in corso e a quelli già cessati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge.

Secondo il Collegato, nel caso in cui il contratto a termine veniva convertito in uno a tempo indeterminato per illegittima apposizione del termine, il datore di lavoro aveva l’obbligo di risarcire il danno al lavoratore mediante il pagamento di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità, proporzionata all’ultima retribuzione del dipendente.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2112 del 28 gennaio 2011, aveva già denunciato l’illegittimità costituzionale della norma, in quanto riteneva molto riduttiva la misura del risarcimento del danno integrale. La quantificazione del danno, in realtà, non rispettava gli artt. 3, 4, 24, 101, 102 e 111 della Costituzione, consentendo al datore di lavoro di continuare a rimandare o addirittura di non adempiere al proprio obbligo.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 9 novembre 2011, aveva bocciato le motivazioni espresse dalla Corte di Cassazione, sottolineando che l’indennità a tutela del lavoratore prevista nel Collegato andava ad integrare la garanzia della conversione del contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato e precisando che la quantificazione del danno riguarda solo il periodo intermedio. Il datore di lavoro avrebbe avuto poi l’obbligo di reintegrare il lavoratore e pagargli le retribuzioni dovute.

Come si legge nel testo della sentenza della Consulta: “Il Collegato Lavoro realizza un perfetto bilanciamento, garantendo al lavoratore la conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché una indennità che gli è dovuta sempre e comunque, e al datore di lavoro assicura la conoscenza preventiva, e massima, del risarcimento del danno che, in caso di soccombenza, sarebbe tenuto a liquidare al lavoratore”.

APPROFONDIMENTI
*Il contratto a tempo determinato, le norme dal 2013

*Contratto a termine, limiti e somministrazione a tempo determinato
*Contratto a tempo determinato, cosa cambia con la riforma

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