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Contratto somministrazione lavoro, trasformazione a tempo indeterminato

 La trasformazione della somministrazione in contratto a tempo indeterminato comporta anche la trasformazione del rapporto di somministrazione tra Agenzia e lavoratore e tra lavoratore e datore di lavoro in un contratto a tempo indeterminato, in base all’art. 43 del Contratto nazionale dei lavoratori somministrati.

Il lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo determinato ha il diritto di essere assunto con un nuovo contratto di somministrazione a tempo indeterminato dall’Agenzia di Somministrazione anche se ha lavorato con diversi datori, avendo stipulato due o più contratti di lavoro in somministrazione con la stessa Agenzia, per un periodo totale di 42 mesi, anche non consecutivi.

Nel caso che l’assunzione con un contratto di somministrazione a tempo indeterminato avvenga fin dagli inizi del rapporto di lavoro o nei primi 21 mesi di lavoro, l’Agenzia di Somministrazione ha diritto ad un contributo di 1/3 dell’indennità di disponibilità per 3 mesi in ragione di anno e fino alla concorrenza dei 42 mesi di anzianità.

Nel caso in cui il lavoratore abbia rapporti di lavoro per la stessa Agenzia di Somministrazione, in virtù di un unico contratto di somministrazione eventualmente prorogato con lo stesso datore di lavoro, i 42 mesi si riducono a 36 mesi. Questo anche se il lavoratore presta lavoro per la stessa Agenzia, in base alla stipula di diversi contratti di somministrazione con lo stesso datore di lavoro nel caso che i contratti siano rinnovati senza soluzione tra l’uno e l’altro e prevedano le stesse mansioni. Si precisa che, per il computo, i mesi s’intendono formati ognuno di 30 giorni.

Per il computo dei 42 mesi sono considerati utili i seguenti periodi:
*i periodi di infortunio coperti da prestazioni Ebitemp e dallo stesso certificati;
*i periodi di congedo obbligatorio per maternità, fino ad un massimo di 5 mesi, anche nel caso di cessazione del contratto di lavoro durante tale periodo;
*il periodo di formazione propedeutico all’avvio in missione;
*tutti i periodi di non lavoro tra una missione e l’altra con le stesse mansioni presso lo stesso utilizzatore, fino ad un massimo di 40 giorni, in occasione di periodi coincidenti con i periodi convenzionali di ferie o festività;
*il periodo di formazione per aggiornamento professionale, riqualificazione o reinserimento a seguito della impossibilità di avviamento al lavoro conseguente alla richiesta di precedenza in caso di maternità.

APPROFONDIMENTI
*Il contratto di somministrazione
*Il contratto di somministrazione presso le agenzie per il lavoro

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