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Lavoro in somministrazione: dall’INAIL le novità

 L’INAIL, con la nota di prot. 1050/2013, comunica le nuove modalità per la Denuncia di inizio attività a carico della ditta di Somministrazione. In pratica, per le agenzie di somministrazione l’INAIL ha predisposto un nuovo modulo che va compilato per la comunicazione di inizio attività e inviato alla sede di riferimento per la sede legale dell’azienda.

Pertanto, per il lavoro in somministrazione, il nuovo modulo “Denuncia nuova ditta di Somministrazione” sostituisce quello finora utilizzato. Cambiano anche le modalità per l’assegnazione dei codici ditta/pat e delle credenziali per l’accesso alla procedura “somministrazione lavoro”, ma restano invariate quelle per l’assegnazione del codice ditta “ordinario” per la gestione del rapporto assicurativo ex art. 1 e 4 del TU.

D’ora in poi, quindi, la compilazione del nuovo modulo è a carico della ditta di somministrazione e dà l’avvio ad un nuovo iter: la ditta di somministrazione dovrà inviare per via telematica la Denuncia di esercizio per la gestione del rapporto assicurativo dei lavoratori non soggetti a contratto di somministrazione ed inviare il modulo “Denuncia nuova ditta di Somministrazione” per la gestione del rapporto assicurativo dei lavoratori somministrati, alla sede INAIL di riferimento per la sede legale dell’azienda. Il modulo va inviato tramite PEC.

A sua volta, la sede INAIL competente si occuperà della pratica di denuncia di esercizio, verificherà il modulo e dovrà poi inoltrarlo a DCSIT per gli ovvii adempimenti di competenza e a DC Rischi per conoscenza.

DCSIT comunicherà all’Agenzia di somministrazione, all’indirizzo PEC indicato dalla stessa Agenzia, i codici ditta/pat e le credenziali per l’accesso alla procedura “somministrazione lavoro”. I codici ditta/pat verranno comunicati anche alla Sede INAIL dove si procedeà alla consultazione nella procedura “Lavoro Temporaneo”.

NOTA
La Riforma del Lavoro ha cambiato le norme per l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro in somministrazione. In sintesi: niente causalone per il primo contratto sotto i 12 mesi o nell’ambito di riorganizzazioni aziendali; nel computo dei 36 mesi dopo cui scatta l’assunzione a tempo indeterminato si conteggiano anche i contratti in somministrazione, che introduce limiti per apprendisti e pagamento Aspi.

APPROFONDIMENTI
*Il contratto di somministrazione di lavoro
*Contratto a termine, limiti e somministrazione a tempo determinato
*Contratto somministrazione lavoro, trasformazione a tempo indeterminato

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