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Il contratto di somministrazione

Questo tipo di contratto prevede tre diversi soggetti: il somministratore, l’utilizzatore e il lavoratore.

Il somministratore è un’Agenzia per il lavoro, autorizzata dal Ministero del Lavoro, che stipula un contratto con il lavoratore mentre l’utilizzatore è un’azienda che necessita di una certa figura professionale. Le aziende si rivolgono alle agenzie per reperire personale che da sole non riuscirebbero a trovare. Può essere a tempo determinato o indeterminato.

Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato può essere stipulato per:

• servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico
• servizi di pulizia, custodia, portineria
• servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci
• gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato
• attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale
• attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale gestione di call-center
• costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive che richiedano fasi successive di lavorazione, (con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale), per l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa
• in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro

Quello a tempo determinato può essere stipulato

• per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore (art. 20, Dlgs 276/2003)
• per le “esigenze temporanee” indicate dalle clausole dei contratti collettivi che avranno efficacia fino alla loro naturale scadenza (art. 86, Dlgs 276/2003)

Il contratto in somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e deve rispettare tutti i requisiti contenuti all’interno dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 276/03.

E’ prevista anche la possibilità di richiedere un periodo di prova. Infine, vi ricordiamo che i lavoratori assunti tramite agenzia per il lavoro hanno diritto allo stesso trattamento economico di quello dei dipendenti dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

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4 commenti su “Il contratto di somministrazione”

  1. diplomato meccanico manutenzione (Romania 1992),cogniugato , possesso patente B, buona conoscenza (scritto e parlato) della lingua italiana, sono interesato a lavorare come facchino ai piani, disponibilita imediata, (part-time & full time).Molto serio e motivato.

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