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Il contributo figurativo per la donazione di sangue

 I contributi figurativi sono contributivi accreditati in assenza di effettivi versamenti e a precise condizioni.

Il lavoratore ha diritto all’accredito dei contributi nella propria posizione individuale per coprire dal punto di vista contributivo periodi completamente scoperti di contribuzione senza che risultino accreditate settimane per attività lavorativa soggetta a contribuzione obbligatoria. Non solo, è anche possibile integrare un periodo durante il quale si è verificato un particolare evento o è stata corrisposta una retribuzione ridotta.

In particolare, il lavoratore, autonomo o dipendente, ha diritto all’accredito dei contributi quando non ha potuto prestare la propria attività lavorativa o che ha percepito un’indennità a carico dell’Inps e il datore di lavoro non ha versato i contributi non dovendo erogare alcuna retribuzione.

Ricordiamo che per quanto riguarda l’attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.

I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all’espletamento del prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici, prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto e l’accertamento dell’idoneità alla donazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

Il donatore ha altresí diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall’équipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l’accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo

1 commento su “Il contributo figurativo per la donazione di sangue”

  1. Un’informazione: il lavoratore che dona il sangue in caso di chiusura aziendale (per ferie od altro) ha diritto al contributo figurativo o gli veengono sempre scalate le ferie?

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