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Congedo parentale, perdita del diritto all’indennità

 Il lavoratore dipendente perde il diritto all’indennità per congedo parentale e al relativo accredito della contribuzione figurativa se, nel periodo di assenza dal lavoro per astensione facoltativa, inizia una nuova attività di lavoro dipendente o parasubordinata come lavoratore a progetto o autonoma.

Se svolge la nuova attività lavorativa durante il periodo di congedo parentale per maternità e paternità non indennizzabile dopo il terzo anno di vita del bambino e anche per aver superato il limite di 2,5 volte il trattamento minimo di pensione dell’anno in cui fruisce del congedo parentale, il lavoratore perde il diritto all’ accredito figurativo. Quindi le settimane di assenza non saranno accreditate dall’Inps nel suo estratto conto contributivo e il lavoratore perde i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e alla nuova pensione anticipata.

Non perdono il diritto all’indennità per congedo parentale per maternità e paternità e all’accredito della contribuzione figurativa i lavoratori titolari di più rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale, ovvero quando il lavoratore svolge un part-time la mattina presso un datore di lavoro ed un secondo part-time di pomeriggio presso altro datore di lavoro. Questi lavoratori possono astenersi dal lavoro presso un datore di lavoro e continuare a lavorare regolarmente presso altri datori di lavoro.

Invece il lavoratore che ha un contratto part-time di tipo verticale, ovvero lavora a tempo pieno ma non tutti i giorni della settimana, non ha diritto alla fruizione del congedo parentale durante le pause contrattuali, cioè nei giorni in cui per contratto il lavoratore non svolge la propria attività lavorativa.

1 commento su “Congedo parentale, perdita del diritto all’indennità”

  1. In caso di aggiunta secondo nome a minore e conseguente cambio di codice fiscale, si perde il diritto acquisito del congedo parentale? Basta fare le dovute comunicazioni All Inps e al datore di lavoro?

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