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Il controllo dei lavoratori e la tutela prevista dallo statuto dei lavoratori

L’articolo 4 della legge 300/1970, meglio conosciuta come lo Statuto dei lavoratori, dispone il divieto assoluto di installazione per effettivo uso, di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature (similari quanto agli effetti indesiderati), destinate al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (cioè qualsiasi controllo al di fuori della percezione o cognizione diretta del controllato e, quindi, a sua insaputa).

La violazione di questa norma comporta sanzioni penali a carico del datore di lavoro.

Nella relazione di maggioranza della Camera si è posto l’evidenza la salvaguardia degli aspetti umani del lavoratore; infatti, secondo la relazione al fine di mantenere l’azione di vigilanza in una dimensione umana, ossia non esasperato dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza continua e anelastica, è previsto una tutela attraverso appunto l’articolo 4 della legge 300/1970 che prevede il divieto di utilizzare mezzi di controllo a distanza (impianti audiovisivi ed di altre apparecchiature simili) dell’attività dei lavoratori.

Stessa interpretazione del Senato che, attraverso la relazione di maggioranza, aveva osservato che la legge 300/1970 vieta l’uso di sistemi di controllo dell’attività dei lavoratori, quali l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a meno dei sistemi di sicurezza o da quelli richiesti da esigenze organizzative e produttive che, però, devono ottenere sempre l’avallo delle organizzazioni sindacali qualora si possa rilevare anche una possibilità di controllo a distanza.

La giurisprudenza e gli Ispettori del Lavoro fanno rientrare in questa tutela anche le visite personali di controllo.

A questo riguardo pare utile rilevare che l’Ispettorato del Lavoro di Parma con il parere del 21 ottobre del 1971 ha osservato che la visita deve avvenire all’uscita dello stabilimento e previa applicazione di un dispositivo automatico di selezione e deve essere limitata alle borse, ai pacchi, agli involucri e a qualsiasi altro bagaglio che il lavoratore porta con sé, oltre ad essere estesa anche alla propria automobile.

Inoltre, l’Ispettorato di Parma rileva che la visita non è consentita sulla persona del lavoratore né sui suoi effetti personali e nemmeno sulle borsette che costituiscono pertinenza diretta dell’abbigliamento del lavoratore.

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