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Dichiarazione Iva, presentazione modello entro domenica 30 settembre

 Da Assonime le notizie dell’ultima ora: per poter compensare il credito dal 16 ottobre prossimo è necessario inviare il modello entro il 30 settembre, anche se il termine di presentazione della dichiarazione Iva è il 1° ottobre, perché il 30 settembre cade di domenica.

Con la circolare 24 del 26 settembre u.s. Assonime ha spiegato i motivi per cui la presentazione del modello è anticipata al 30 settembre. La compensazione orizzontale dei crediti Iva per importi annui superiori a 5mila euro può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui risulta il credito.

Pertanto, l’invio della dichiarazione Iva il 1° ottobre crea un dislivello temporale fra il momento della dichiarazione e i termini per la procedura di compensazione vincolati alla data del 30 settembre, in quanto non è possibile utilizzare lo slittamento previsto di solito per le dichiarazioni. Assonime spiega quindi che, per poter compensare il credito Iva già dal prossimo 16 ottobre, è necessario presentare la dichiarazione entro il 30 settembre.

La circolare Assonime comunica anche altre variazioni. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti in Italia ma che hanno un’organizzazione stabile nel nostro Paese nei confronti di cessionari e committenti non soggetti passivi d’imposta o non residenti in Italia: l’Iva deve essere assolta dai cedenti o prestatori esteri utilizzando il numero di partita Iva attribuito alle loro organizzazioni stabili nello Stato. Quindi la dichiarazione Iva della stabile andrà compilata in due moduli distinti: uno per i dati relativi alle operazioni proprie e l’altro per i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estero utilizzando la partita Iva dell’organizzazione stabile.

Assonime segnala anche un’altra novità introdotta ai fini antifrode: dal 1° aprile 2011 la cessione di cellulari e microprocessori va fatturata in reverse charge nel caso sia effettuata nella fase distributiva precedente al commercio al dettaglio. Sono escluse da questa norma le cessioni effettuate dai commercianti al minuto e da tutti i soggetti diversi da quelli dell’articolo 22 del Dpr 633/72 nei casi in cui effettuino le cessioni direttamente agli utilizzatori finali.

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