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Scadenze fiscali 1° ottobre: Unico 2012, Iva e Irap, aggiornamenti

 Mancano pochi giorni alla scadenza della presentazione di Unico 2012, Iva e Irap. L’iter da seguire in caso di errori, omissioni e presentazione tardiva di dichiarazioni rettificative e/o integrative.

I modelli possono essere presentati in tre modalità: online mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), tramite uno degli intermediari abilitati e presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che la scadenza del 1° ottobre riguarda i modelli 2012 e le eventuali integrazioni e correzioni degli errori commessi nei modelli 2011.

Si prevedono sanzioni in caso di dichiarazione tardiva, omissioni e sanzioni. Chi non dovesse rispettare la scadenza di ottobre potrà regolarizzare la propria posizione fiscale entro 90 giorni, pagando una sanzione amministrativa dai 258 ai 1.032 euro, ridotta di 25 euro se versata spontaneamente dal contribuente. La sanzione va versata per ogni dichiarazione tardiva, ovvero una per ogni reddito: una per l’Iva, una per l’Irap, una per il 770 anche se comprese in Unico.

Si precisa che le dichiarazioni tardive sono considerate dichiarazioni regolari e non dichiarazioni integrative, per cui le caselle corrispondenti alle dichiarazioni integrative non vanno barrate. Dopo i 90 giorni di tempo concessi alle dichiarazioni tardive, verrà applicata una sanzione da 258 e 1.032 euro nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta e dal 120% al 240% dell’imposta dovuta con un minimo fissato a 258 euro.

La dichiarazione rettificativa, in caso errori commessi nella compilazione dei modelli, può essere inviata entro i tempi di scadenza ordinaria all’Amministrazione prima dell’accertamento della violazione, barrando la casella “Correttiva nei termini”. Se dalla correzione risulta una maggiore imposta o un minor credito va versata la differenza e si può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il pagamento, se sono decorsi i tempi per il versamento. Se, invece, il credito è maggiore o l’imposta minore il contribuente può chiedere il rimborso del credito, usufruirne per l’anno successivo o portarlo in compensazione per altri tributi.

La dichiarazione integrativa è quella inviata dopo la scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione, per correggere errori e/o omissioni commessi nella dichiarazione originaria. Se dalla dichiarazione integrativa risulta un maggior credito o un minor debito la dichiarazione può essere presentata entro la scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, barrando la casella “Dichiarazione integrativa a favore”.

La dichiarazione integrativa può essere presentata entro l’anno successivo anche in caso di minor credito o un maggior debito, ma verranno applicate le sanzioni ridotte previste per il ravvedimento operoso. Pertanto, entro il 1° ottobre si possono presentare le dichiarazioni integrative relative alla presentazione di Unico 2011. Successivamente si potrà presentare la dichiarazione integrativa non oltre la scadenza del 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, ma con una sanzione non ridotta, da pagare per intero.

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