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I rimborsi dei crediti d’imposta, i limiti e i tempi

 Può succedere che le ritenute Irpef da versare non bastino a rimborsare l’intero credito che spetta al lavoratore. In tal caso il sostituto d’imposta datore di lavoro può effettuare i rimborsi dei crediti d’imposta con un importo rapportato all’importo complessivo delle ritenute da effettuare ogni mese all’ammontare dei crediti da rimborsare al lavoratore.

Ma ci sono dei limiti: il datore di lavoro per i rimborsi dei crediti d’imposta non può superare l’anno. Più chiaramente: il datore di lavoro ha la possibilità di erogare i rimborsi dei crediti d’imposta prodotti dalle dichiarazioni dei redditi, sempre in rapporto alle ritenute operate, solo entro l’anno d’imposta, ovvero entro dicembre.

Se il sostituto d’imposta non riesce a rimborsare tutti i crediti, crea dei crediti d’imposta residui e deve, quindi, certificare le imposte non rimborsate nel modello Cud, consegnato ai lavoratori entro il 28 febbraio dell’anno successivo. In questo modo il lavoratore contribuente potrà far valere i crediti che gli spettano nella successiva dichiarazione dei redditi, cioè nel modello 730 dell’anno successivo.

Se il lavoratore contribuente non indica il credito nel modello 730 dell’anno successivo, non perde il credito, ma dovrà presentare un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate e riceverà il rimborso, ma con qualche mese di ritardo, forse anche un anno circa, in quanto non è possibile, per l’anno in corso, il rimborso in busta paga.

Ma c’è un’alternativa. Se il lavoratore contribuente dimenticherà di inserire nel modello 730 dell’anno successivo i crediti d’imposta risultanti dal modello 730 dell’anno precedente, per il rimborso potrebbe presentare il modello Unico, che scade entro il mese di giugno come modello cartaceo ed entro il mese di settembre, in caso di trasmissione online.

DA RICORDARE
L’Imu, l’imposta municipale sugli immobili, è stata introdotta nel modello 730. Se il lavoratore compila nel modello il quadro I relativo all’Imu, il sostituto d’imposta datore di lavoro, per il conguaglio, deve rimborsare l’eventuale differenza tra il credito che risulta dalla liquidazione della dichiarazione e l’importo richiesto per il versamento dell’Imu. Se invece è barrata la casella 1 del quadro I del modello 730 2012, cioè se l’importo indicato nella casella 2 è uguale al credito, allora non deve effettuare nessun rimborso.

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