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Disabili e collocamento obbligatorio

 Il sistema delle assunzioni obbligatorie non è stato cancellato dalla riforma del collocamento ordinario. Il rapporto tra il mondo del lavoro e la disabilità è sicuramente un argomento molto sentito in una società moderna.

La legge prevede l’obbligo per i datori di lavoro di procedere all’assunzione di alcune categorie di persone (categorie protette) in una percentuale che varia in relazione alla dimensione dell’impresa.

Il collocamento obbligatorio è stato per lungo tempo disciplinato dalla legge 2.4.1968 n. 482, e poi riformato dalla legge 12.3.1999 n. 68.

La legge stabilisce che il collocamento obbligatorio si applica alle persone disoccupate indicati come (art. 1 e 18):

  • persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle commissioni competenti per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • persone invalide del lavoro (invalido civile) con grado di invalidità superiore al 33%, così come accertato dall’INAIL;
  • persone non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sorde (colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata);
  • persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio con minorazioni rientranti nell’ottava categoria di cui alle tabelle del Testo Unico in materia di pensioni di guerra;
  • vedove, orfani, e profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla legge 407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

La quota d’obbligo è stata abbassata (dal 15% al 7%) rispetto alla legislazione precedente,  ma nel contempo è stata estesa ad un numero maggiore di datori di lavoro (l’obbligo di assunzione  parte da 15 dipendenti, in realtà da 16, invece dei 35 della legislazione precedente).

Le quote di riserva (ovvero l’assunzione obbligatoria a carico delle imprese) sono fissate dall’art. 3 della legge n.68/99. Accanto a questa quota si deve aggiungersi, almeno in via transitoria ed in attesa della riforma della materia, quella spettante agli orfani, ai coniugi superstiti ed alle categorie equiparate, come individuate dall’art.18 comma 2 della legge:

15 – 35 dipendenti                               un lavoratore disabile
36 – 50 dipendenti                               due lavoratori disabili
Più di  50 dipendenti                            7% di lavoratori disabili
Più di  50 dipendenti                            1% vedove, orfani, e profughi

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione si applica solo in caso di nuove assunzioni.

La legge stabilisce che destinatari dell’obbligo di assunzione dei disabili sono anche i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni no profit, la polizia, la protezione civile e la difesa nazionale. In questo caso i disabili sono destinati a servizi amministrativi.

Per poter accedere ai benefici della legge n.68 del 1999 le persone con disabilità in possesso dello stato di disoccupazione devono iscriversi nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti del collocamento obbligatorio. Successivamente è stipulata una graduatoria unica sulla base del punteggio risultante dagli elementi e dai criteri stabiliti dalle regioni e dalle province.

I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui si verifica la circostanza che comporta il sorgere dell’obbligo.

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