Il riscatto dal fondo complementare

 Il fondo complementare, per ciascun lavoratore, è visto come futura pensione di scorta. Per inciso, al fine di ottenere la pensione, o meglio una rendita pensionistica complementare, il lavoratore deve aver compiuto l’età pensionabile ed è necessario un’anzianità di iscrizione al fondo di cinque anni.

Ciò dimostra che non è necessario versare i contributo al fondo complementare ( anche se questo è fortemente raccomandato pena una rendita irrisoria), ma cinque anni dal primo versamento.

Le verifiche dell’invalidità civile per l’anno 2012

 Il nostro Istituto previdenziale ha avviato per l’anno 2012 nuove verifiche sull’invalidità civile e ha comunicato modalità e criteri dei controlli da realizzare.

In base alle comunicazioni, l’Inps ha precisato che il campione sottoposto a verifiche per quest’anno comprenderà i titolari di indennità di accompagnamento (invalidi e ciechi) e di comunicazione, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, i titolari di assegno mensile di età compresa tra i 45 e i 60 anni, gli invalidi civili, ciechi civili e sordi con trattamenti economici in revisione nel 2012 e i titolari di handicap grave così come prevede la legge 104/92.

Nuova fascia per l’indennità di accompagnamento

 L’Inps, attraverso il suo messaggio n. 6303 dello scorso 11 aprile 2012, ha deciso di istituire una nuova fascia per concessione indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali ultrasessantacinquenni.

Ricordiamo che l’indennità di accompagnamento è stata istituita con la l.18/1980 e modificata, per un’esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall’ art. 1 della l. 508/1988 e spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.

Il nuovo regolamento Inail a sostegno degli invalidi del lavoro

 L’Inail, con la circolare del 23 dicembre 2011 n. 61, informa che è stato approntato il nuovo regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione.

In effetti, con la Determinazione n. 261 del 29 settembre 2011 il Presidente dell’Inail ha approvato il nuovo regolamento che abroga ogni precedente istruzione che risulti in contrasto con le disposizioni in esso contenute. Il Regolamento intende favorire il recupero dell’integrità fisica e psichica delle persone con disabilità da lavoro ed uno degli strumenti fondamentali per l’attuazione del sistema di tutela globale ed integrata che l’Istituto intende garantire ai propri assicurati.

Provvidenze grandi invalidi per l’anno 2011

 Il decreto del 15 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2011 pone in evidenza che alla domanda per ottenere il beneficio deve essere allegata la copia del mod. 69 o del decreto concessivo della pensione, se si tratta di prima istanza.

Gli assegni sostitutivi, nella misura mensile di 878 euro o nella  misura  ridotta  del  50%,  secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31  dicembre  dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l’assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la  prima volta nell’anno 2011.

Inail, approvato il nuovo regolamento

Il presidente dell’Inail ha approvato la versione aggiornata del “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione” che rappresenta il nuovo sistema di tutela globale e integrata che l’INAIL garantisce ai lavoratori assicurati, prevede l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie, riabilitative e protesiche.

Il nuovo regolamento prevede una serie di novità per una più ampia platea di invalidi del lavoro inclusa l’introduzione di nuovi dispositivi dotati di cosmesi e tecnologie avanzate e l’ampliamento della fornitura di protesi e/o ausili specifici per attività sportiva.

Inps, sospensione invalidità

L’Inps, attraverso il messaggio n. 15812 dello scorso 3 agosto 2011, dispone la sospensione d’ufficio per un gruppo di prestazioni INVCIV interessate da verifiche straordinarie (INVER) con decorrenza 1° settembre 2011.

Il messaggio dell’istituto previdenziale ricorda che la sospensione riguarda le posizioni dei soggetti assenti a visita senza giustificato motivo, rilevate alla data del 15 giugno 2011, i cui esiti Postel sono identificati come “consegnata raccomandata”, “compiuta giacenza”, “respinta al mittente” e “PEC”.
Prima di procedere alla sospensione, le liste degli assenti sono state preventivamente inviate alle direzioni regionali per l’aggiornamento della procedura INVER con la registrazione di eventuali operazioni effettuate manualmente.

Manovra 2011, la stretta sull’invalidità

 La recente manovra economica, seppure non tocca nessun beneficio economico e normativo in favore ai disabili titolari di invalidità civile, intende dare un taglio sull’enorme contenzioso civile gestito dal maggiore ente previdenziale italiano, ossia l’Inps.

In effetti, con la manovra 2011 si cerca di porre un freno agli oltre 800.000 pratiche presenti presso l’Inps producendo, in questo modo, un sovraccarico della giustizia e degli uffici previdenziali.

Il contenzioso in questo campo riguardano gli stati invalidanti quali la cecità o la sordità civile fino ad arrivare all’inabilità e l’invalidità pensionabili, ovvero quelle riconosciute ai lavoratori alla presenza di un minimo di versamenti contributivi divenuti disabili parziali o totali nel corso del loro percorso professionale.

Invalidi e il diritto al voto

 Un invalido è soprattutto anche un cittadino e per questa ragione ha il diritto di esprimere il suo giudizio politico. Il nostro ordinamento prevede che un invalido, anche con disabilità grave, ha il diritto di esprimere il proprio voto a domicilio così come le persone affette da gravi patologie o dipendenti da apparecchiature elettromedicali.

Grazie a questa possibilità tutti gli elettori affetti da gravissime infermità che impediscono l’allontanamento dal domicilio, anche con i servizi di trasporto organizzati dai comuni, e gli elettori affetti da grave infermità e in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettro-medicali e quindi impossibilitati ad allontanarsi dal proprio domicilio possono esprimere il proprio orientamento politico nelle elezioni amministrative, europee, della Camera e del Senato nonché nei referendum disciplinati dalla normativa statale.

Il collocamento obbligatorio, requisiti e disposizioni normative

 I soggetti che rispondono ai requisiti di legge e che intendono iscriversi al collocamento obbligatorio devono dimostrare di essere disoccupati, tranne che per le vittime del terrorismo, e di non aver raggiunto l’età pensionabile.

In base ai riferimenti legislativi possono iscriversi le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Non solo, possono utilizzare questo particolare sistema di tutela gli orfani ed i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi se minori di età al momento della morte del genitore: sono considerati minori i figli fino al giorno del ventunesimo compleanno (se studenti scuola superiore), e fino a ventisei anni se universitari.

Per quanto riguarda la documentazione da presentare questa può variare in base alle diverse esigenze degli uffici del collocamento obbligatorio ed è inoltre soggetta a disposizioni regionali e locali che possono differenziarsi sul territorio.

Cassazione, per l’inabilità il reddito deve essere cumulato

La Corte di Cassazione è stata chiara: per ottenere la pensione di inabilità per gli invalidi civili assoluti è necessario tenere conto l’ammontare complessivo dei redditi comprensivo del reddito dell’eventuale coniuge. La decisione della corte Suprema, Sezione Lavoro con sentenza n. 4677, risponde in maniera positiva alle richieste dell’Inps e del Ministero dell’Economia, anche se rimane aperto il giudizio davanti alle Sezioni unite.

La ricorrente si era vista rigettare, mediante sentenza del 17.10.2007 – 28.04.2008 dalla Corte di Appello di Roma, l’impugnazione proposta nei confronti dell’Inps, e del Ministero dell’Economia, che aveva respinto la sua domanda di pensione di inabilità civile.

Inps, tempo di dichiarazione di responsabilità

 In arrivo con il CUD 2011 la dichiarazione di responsabilità relativa all’anno in corso. Nel nostro sistema previdenziale è necessario compilare e inviare, ogni anno, la dichiarazione di responsabilità che permette di accertare la permanenza dei requisiti necessari per il pagamento delle prestazioni assistenziali.

La richiesta viene inviata agli invalidi civili, secondo il mod. ICLAV, titolari di assegni mensili della

Fascia 34, invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno

  • Fascia 35, invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno
  • Fascia 36, invalidi parziali, non ricoverati, titolari di altro reddito con solo assegno
  • Fascia 40, invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito con solo assegno
  • Fascia 48, ovvero invalidi parziali, privi di perequazione automatica, con un reddito personale pari o inferiore a quello stabilito per legge (legge 412/91).

Questi invalidi sono tenuti a presentare ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa.