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Il DURC non si può autocertificare

 La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. 37/0000619/MA007.A001 del 16 gennaio 2012, con la quale informa che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non rientra tra i documenti autocertificabili.

Infatti, il Ministero chiarisce che il tutto è dovuta all’errata interpretazione, da parte di talune fonti, dell’articolo 44 bis del D.P.R. 445 del 2000, introdotto dalla Legge di stabilità n. 183 del 2011, perché lo stesso non consiste nella mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione ma una attestazione degli Istituti previdenziali circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

In effetti, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva  precisa che l’articolo 44-bis stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (Istituti previdenziali o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione.

La Legge n. 183/2011 ha recentemente introdotto alcune novità in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva introducendo l’articolo 44 bis nel corpo del DPR n. 445/2000: infatti, la disposizione prevede che

le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni precedenti nel rispetto della specifica normativa del settore

Il Ministero ricorda che la norma, inserita nell’ambito della sezione che disciplina i certificati e rispetto ai quali l’articolo 40 del DPR ne prevede una utilizzabilità solo nei rapporti privati, disciplina un regime del tutto particolare in ordine all’utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva, DURC, rispetto al quale, come evidenziato tra l’altro anche dalla Direzione generale, lettera circolare 14 luglio 2004, rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.

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