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Superamento dei limiti del lavoro part-time in edilizia

 Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con risposta ad interpello del 3 marzo 2011 n. 8, ha reso noto la risposta al quesito  avanzato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

Questo interpello riguarda il superamento del numero massimo di lavoratori part-time contrattualmente previsto, ai sensi del richiamato art. 3, cioè se tale superamento possa determinare il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il vigente CCNL Edilizia Industria, firmato il 18 giugno 2008, disciplina l’istituto del lavoro a tempo parziale con la finalità di contribuire alle attività di contrasto di fenomeni di utilizzo improprio di tale tipologia contrattuale nel settore.

Pertanto, una volta raggiunta l’indicata percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa, o superato il limite pari al 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali.

Infine, il Ministero richiama L’INPS e l’INAIL (circolare n. 51 del 2010) a sostegno di questo interpello.

L’INPS (circolare n. 6 del 2010) chiarisce che l’istituto caratteristico in materia di trattamento previdenziale per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione virtuale, che trova applicazione ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.

Pertanto, l’INPS ha ribadito che la contribuzione virtuale debba essere applicata anche al part-time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito.

Quindi, per ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l’applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale.

Da ciò deriva che l’omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento contributivo determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

 

Per il testo completo della circolare si rimanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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