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Nota dell’INPS sul rilascio del DURC

 Il nostro Istituto previdenziale di riferimento, attraverso il messaggio n. 4925 dello scorso 21 marzo 2013 intitolato come “Durc – Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio della regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di capitali (n. 2/2013)”, ha messo in evidenza alcuni punti in merito al rilascio del DURC in relazione a diversi interpelli di chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Infatti, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ispettiva ha recentemente fornito precisazioni in materia di rilascio del Durc nel caso in cui la verifica di regolarità interessi le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità e le imprese costituite in forma di società di capitali.

In riferimento all’interpello n. 2/2013 del 24 gennaio 2013, ovvero Durc e società di capitali, il Ministero ha affermato il principio secondo cui, in riferimento alla verifica della regolarità contributiva, non si rileva la posizione dei singoli soci.

A questo riguardo, l’INPS osserva che il Ministero ha ritenuto di chiarire che

la regolarità contributiva debba essere verificata solo con riferimento agli obblighi contributivi del cui adempimento il datore di lavoro e/o il committente/associante è chiamato a rispondere civilisticamente

Per questa ragione, sempre ai fini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali, non rileva l’irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci che siano tenuti all’iscrizione in una delle gestioni amministrate dall’Inps.

L’INPS ha così ribadito che per le eventuali violazioni contributive riferibili ai soci medesimi

non potranno essere chiamate a rispondere le società in esame in virtù del predetto regime patrimoniale civilistico che le regola

La disciplina, sempre secondo il nostro Ente previdenziale, si estende anche alle società a responsabilità limitata, s.r.l., unipersonali in quanto assoggettate al medesimo regime civilistico. L’INPS, infine, invita la sedi ad attenersi a queste disposizioni.

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