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Durc irregolare e l’intervento sostitutivo della stazione appaltante

 Con la circolare n. 54 del 13 aprile 2012, vengono forniti chiarimenti in merito al potere sostitutivo della stazione appaltante, introdotto dal DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa edile, in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore accertata con il Durc.

Secondo la norma, infatti, in presenza di Durc irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc; tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese edili, anche alle Casse edili. Nella circolare 54 sono inoltre descritte in dettaglio le modalità di attuazione dell’intervento sostitutivo e di versamento dei crediti contributivi da parte della stazione appaltante, e le indicazioni operative per la gestione del credito.

L’intervento sostitutivo opera nell’ambito dei contratti pubblici ed è attivabile, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, in presenza di Durc irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto.

Come precisato nel punto precedente, l’irregolarità attestata con il Durc nei confronti dell’operatore economico, parte del contratto pubblico, comporta che il pagamento dell’importo, che avrebbe dovuto essere liquidato dalla stazione appaltante in relazione alla fase del contratto, sia effettuato a favore degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

Occorre ricordare che la richiamata circolare ministeriale, ha chiarito che la stazione appaltante, prima dell’attivazione dell’intervento sostitutivo, deve operare, sull’importo in pagamento, la ritenuta dello 0,50 per cento. Tale somma potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Durc regolare.

Nella citata circolare è stato inoltre specificato che l’istituto dell’intervento sostitutivo opera non soltanto nel caso in cui il debito delle stazioni appaltanti copra interamente le irregolarità accertate nel Durc, ma anche qualora il medesimo debito sia in grado di “colmare” le stesse solo in parte. In questa ultima ipotesi il pagamento nei confronti di ciascun Ente dovrà essere effettuato in proporzione alle irregolarità dell’operatore economico segnalate nel documento stesso.

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