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Benefici alle aziende per la flessibilità dell’orario di lavoro

 È stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 277 del 23 dicembre 2010 sulla Gazzetta Ufficiale intitolato come Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente i benefici a favore delle aziende i cui accordi contrattuali prevedono azioni positive per la flessibilità dell’orario di lavoro.

In sostanza, telelavoro, lavoro flessibile in entrata e in uscita, turnazione, concentrazione di orario di lavoro: ecco le parole magiche utilizzate in un Paese dove, secondo quanto ci dicono gli ultimi dati Isfol, l’occupazione, in particolare delle madri, è fortemente condizionata dalla disponibilità di strumenti che consentano una gestione flessibile degli orari di lavoro.

A questo riguardo il regolamento intende fissare i criteri e le modalità che riguardano la concessione dei contributi già previsti dall’articolo 9 della legge 53 dell’8 marzo 2000 è giunto sulla Gazzetta Ufficiale.

In effetti, il governo ha deciso di intervenire proponendo alle aziende particolari forme di contributo economico a patto che gli accordi contrattuali prevedono azioni positive per la flessibilità dell’orario di lavoro: i progetti inclusi sono finanziati per un importo massimo di 500 mila euro con una durata massima di 24 mesi.

Il Regolamento cerca di fare chiarezza sostenendo progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali, a titolo esemplificativo ma non tassativo, part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, su turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati.

In particolare, nel caso di congedo parentale o per altri motivi legati alla conciliazione tra vita professionale e vita familiare, il periodo di assenza non inferiore a sessanta giorni deve riferirsi a un periodo continuativo.

Possono usufruire di questa particolare provvidenza i datori di lavoro, articolo 4, privati che esercitano attività di impresa, anche in forma collettiva, i consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, anche quando prevedano la partecipazione di enti locali cofinanziatori. Non solo, sono compresi gli altri datori di lavoro privati non esercenti attività di impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri.

Fanno parte del pacchetto incentivi anche le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie.

Destinatari dei progetti, articolo 5, sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, con figli minori o con a carico persone disabili o non autosufficienti, persone affette da documentata grave infermità. Sono compresi i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, purché la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con la durata dell’azione proposta con la domanda di finanziamento.

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