Benefici alle aziende per la flessibilità dell’orario di lavoro

 È stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 277 del 23 dicembre 2010 sulla Gazzetta Ufficiale intitolato come Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente i benefici a favore delle aziende i cui accordi contrattuali prevedono azioni positive per la flessibilità dell’orario di lavoro.

In sostanza, telelavoro, lavoro flessibile in entrata e in uscita, turnazione, concentrazione di orario di lavoro: ecco le parole magiche utilizzate in un Paese dove, secondo quanto ci dicono gli ultimi dati Isfol, l’occupazione, in particolare delle madri, è fortemente condizionata dalla disponibilità di strumenti che consentano una gestione flessibile degli orari di lavoro.

A questo riguardo il regolamento intende fissare i criteri e le modalità che riguardano la concessione dei contributi già previsti dall’articolo 9 della legge 53 dell’8 marzo 2000 è giunto sulla Gazzetta Ufficiale.

Il congedo straordinario retribuito

La lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto ad usufruire del congedo straordinario della durata di due anni, così come prevede l’articolo articolo 4 della legge dell’8 marzo del 2000 n. 53 e dell’art. 42 comma 5 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26.3.2001 n. 151.

Il congedo della durata dei due anni si deve intendere complessivo nell’arco della vita lavorativa, utilizzabile in modo continuativo e frazionato, ed è fruibile per assistere un familiare portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92.

Il congedo costituisce il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.

Il lavoratore e la formazione

Il Legislatore ha introdotto con la legge  n. 53/2000, meglio conosciuta come legge sui congedi parentali, l’istituto del congedo per la formazione come un valido strumento per la crescita professionale e culturale dei lavoratori.

La legge ha apportato sostanziali modifiche sul diritto alla formazione estendendo le tutele e le possibilità già previste. Infatti, restano immutate le disposizioni previste relative al diritto allo studio così come sono poste in evidenza nell’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, meglio conosciuto come lo Statuto dei lavoratori.

Permessi retribuiti e la legge 104/92

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che non ha diritto a permessi retribuiti la persona che presti assistenza al genitore portatore di handicap se questa non è continuativa, Sentenza del 22 aprile 2010 n. 9557.

L’assistenza deve essere espressa in forma continuativa e in via esclusiva, così come prevede la legge. Infatti, le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della legge 53/2000, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.

Modifiche alla legge 104 per portatori di handicap

Il collegato al lavoro ha modificato la disciplina sui permessi per l’assistenza ai portatori di handicap; infatti, l’articolo 33 della legge 104/1992 è stato modificato dall’articolo 24 del DDL 1167-B.

Il Legislatore ha apportato alcune modifiche per l’assistenza  ai portatori di handicap in situazione di gravità e le variazioni introdotte riguardano tutti i dipendenti a prescindere dal contratto di lavoro stipulato.

Il permesso di 3 giorni mensili retribuiti e coperti da contributi per assistere un familiare, non ricoverato a tempo pieno, spetta solo ai parenti ed affini entro il 2° grado o fino al 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto i 65 anni o sia affetto da  patologie invalidanti o sia deceduto.

Consiglio di Stato: regolarità concorso pubblico e assistenza disabile

Il Consiglio di Stato ha espresso parere su due questioni di estrema importantanza. La prima riguarda il trasferimento dei dipendenti che sono coinvolti, loro malgrado, ad assistere familiari disabili, mentre la seconda coinvolge la regolarità dei concorsi pubblici.

Il Consiglio di Stato ha deciso che l’esposizione della prova scritta utilizzando la forma definita come stampatello non è passibile di esclusione dai concorsi pubblici perché non è un elemento fondamentale per la loro riconoscibilità.

La decisione è del 16 febbraio 2010. Secondo il suo parere, l’uso della scrittura a stampatello ha solo la finalità di rendere più comprensibile un elaborato e non ha carattere distintivo. Non solo, il Consiglio di Stato ha anche espresso il parere sulla numerazione delle pagine sempre in sede di concorso pubblico; infatti, anche in questo caso la numerazione è solo intesa ad agevolare il lavoro dei commissari d’esame perché si assume questo comportamento di natura esclusivamente di tipo ordinatoria.