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Imposta sostitutiva su rivalutazioni Tfr, in scadenza il 17 dicembre

 Scade il 17 dicembre il termine entro il quale i datori di lavoro possono versare l’acconto dell’imposta sui rendimenti del trattamento di fine rapporto dei dipendenti: è la quota d’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto accantonate per i dipendenti al 31 dicembre 2012.

Il termine per il pagamento della rata di anticipo dell’imposta sostitutiva su rivalutazioni Tfr, fissato al 16 dicembre di ogni anno dal decreto legislativo di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare n. 47/2000, slitta di un giorno, poiché il 16 è domenica. Il saldo programmato per il 16 febbraio 2013 slitterà a lunedì 18 perché il 16 febbraio è sabato.

Il versamento dell’imposta sostitutiva su rivalutazioni Tfr, fissato al 17 dicembre, riguarda tutti i sostituti d’imposta in base agli articoli 23 e 29 del Dpr n. 600/1973. Ne sono esclusi quelli che si sono formati nel 2012, che non devono versare l’imposta sostitutiva, in quanto non esiste una rivalutazione tassabile, mentre quelli che si sono costituiti nel 2011 potranno saltare la scadenza di dicembre e pagare a febbraio. Nei casi di licenziamento o dimissioni entro il 30 novembre 2012, l’acconto sarà pari al 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni al momento della cessazione del rapporto.

Sono esclusi completamente dal pagamento dell’imposta sostitutiva su rivalutazioni Tfr, i soggetti non sostituti d’imposta, come i datori di lavoro di colf, badanti, baby sitter, che dovranno invece liquidare complessivamente l’imposta sostitutiva nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il Tfr è corrisposto e versarla nei termini previsti per il saldo delle relative imposte con il codice tributo 1714.

Il pagamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva su rivalutazioni Tfr e quello relativo al saldo si fa in via telematica in F24: quindi si può compensare il debito fiscale con eventuali altre imposte o contributi a credito. Inoltre, può essere utilizzato il credito d’imposta derivante dal prelievo anticipato sui Tfr effettuato negli anni 1997-1998, come recita l’articolo 3 della legge 662/1996, Finanziaria 2007.

Per il versamento di dicembre dell’imposta sostitutiva su rivalutazioni Tfr, occorrerà riportare, nella sezione “Erario”, il codice tributo 1712, acconto imposta sostitutiva. Per l’ultimo versamento di febbraio, cioè per il saldo bisognerà inserire il codice 1713.

NOTA
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è pari all’11% e si applica sul “guadagno”, cioè sul rendimento del trattamento di fine rapporto nelle casse aziendali. Infatti, per legge, il Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (al netto delle quote maturate nell’anno stesso) dev’essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente, composto da un tasso fisso, pari all’1,5%, e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, l’indice Istat cui far riferimento è quello relativo al mese in cui è cessato il rapporto di lavoro.

APPROFONDIMENTI
*L’imposta sostitutiva su finanziamenti per estinzione debiti, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
*Chiarimenti sull’indennità di fine rapporto dall’Agenzia delle Entrate

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