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Acconto Irpef più leggero

 Novità per i tutti i contribuenti ma in particolare per i lavoratori e i pensionati che potranno contare sulla riduzione degli acconti di novembre per la tassazione diretta, ossia l’acconto Irpef. In effetti, il Dipartimento delle Politiche fiscali, comunicando che con la firma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 novembre 2011, si riduce di 17 punti percentuali l’acconto d’imposta sulle persone fisiche da versare entro mercoledì 30 novembre, quale acconto su quanto dovuto per l’anno d’imposta 2011.

Il comunicato precisa che

Di conseguenza l’acconto Irpef dovuto entro mercoledì 30 novembre ammonterà all’82% anziché al 99%. La differenza sarà versata a giugno del 2012. Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell’acconto nella misura del 99% spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

A proposito ricordiamo che per i lavoratori dipendenti che utilizzano il modello 730 che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta tratterranno l’acconto applicando la nuova percentuale dell’82%. In caso che sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti d’imposta provvederanno a restituire nella retribuzione erogata nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute.

Il Tesoro osserva che, grazie al differimento del pagamento, questo consentirà una “temporanea maggiore disponibilità” di risorse da parte dei contribuenti. Il differimento è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 55 della Legge di stabilità. Tale ultima disposizione – si legge – interviene sugli effetti finanziari della manovra 78 del 2010 portando a 3.050 milioni di euro le minori entrate previste nel bilancio dello Stato per effetto dello slittamento al 2012 di parte dell’acconto Irpef, ma che dovranno essere colmate in ogni modo.

Si ricorda, inoltre, che nel caso in cui i sostituti d’imposta non siano in grado di restituire le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre, gli stessi dovranno comunque restituirle nelle retribuzioni del mese successivo.

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